Rassegna storica del Risorgimento

ALBANO ; 1798 ; REPUBBLICA ROMANA (1798-1799)
anno <1918>   pagina <294>
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a. Del Finto
tera del 29 novembre 1797, fin da quando il tetto del cimitero doveva minacciar rovina: Volesse il Cielo che le calamitose circostanze dei tempi non mi avessero posto nella disgustosa necessità di non poter imitare la stessa pietà e munificenza dei miei Antecessori in verso codesta Cattedrale, anzi verso tutta codesta mia Diocesi .
I vescovi poi sì ritenevano , secondo il citato foglio istruttivo, tanto padroni della loro chiesa che, dovendosi scavare il pavimento di essa per seppellirvi qualche cadavere (un privilegio, dopo il 1687, delie persone facoltose) o farvi qualche paratura, si doveva ricorrere ad essi per il consenso ed esigere nel primo caso l'emolumento di scudi 10, nel secondo quel che sembrava ragionevole. Né i vescovi di Albano potevano opporre a questa loro obbligazione e consuetudine la povertà della loro chiesa, mentre i sei vescovadi suburbicari non richiedevano la congrua, giacché si supponevano già in altra maniera provveduti, ;avevàno l'opzione agli altri due vescovadi pingui, quelli d'Ostia e di Porto, e non erano costretti a dimettere l'altri benefici che prima possedevano, né avevano l'obbligo della residenza. Che se il Valenti non possedeva altri benefici li aveva peraltro goduti negli anni antecedenti, ed era stato in mancanza di essi sovvenuto dalla Dataria e in altra maniera .
Poiché, come abbiamo detto, fra Capitolo e vescovo doveva giu­dicare il vicario, generale ben si vMe--commenta il canonico esten­sore di una Bcritytta addizionale- quale avevasi ad attendersene san* lenza . Allora il Capitolo promosse appello innanzi al tribunale Apo-shUcae Camrae; e, il M mapo 1805, il, luogotenente monsignor Ridolfi emanò sentenza l per cui decise ohe ad parvulas reparatìo-nes della chiesa, del campanile e del cimitero fosse tenuta la Mensa Vescovile :é reddilibusjucisdietionallbus, seu exineertisretrahendis, nec non ex quarta parte reddituuni dictae Yeneranilis Mensae , ma che ad magnas restaurationes ao confecrtioneeltiniulti onerisaccon­ci mia* era tenuto il Capitolo col contributo, in peeuliaribus casi-bus, dei parrocchiani: confermò la sentenza del vicàrio generale circa il denegato rimborso dèi scudi, condannò il Capitolo alle spese, e poiché questa causa aveva dovuto suscitare in paese vari pettegolezzi e qualche canonico, ìoxm non si era mostrato nel fer­vore della discussione sempre ; sereno verno il vescovo, decretò per­petuala silenti te et super praemissfe praedictìs Reverendissimo
"* celiiviò. del. 'franalo deÙ'A. OBlstoftto: ispesso l'Archivio 6.1 Sfóto -di Bomft, aontànàb-otìgHiaU dal 1801 al I8ÓS -yue gli aiti Sei Paswiri, vol4Ì0, cacto
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