Rassegna storica del Risorgimento
1848-1849 ; ASSEMBLEE ; TOSCANA ; COSTITUENTE
anno
<
1918
>
pagina
<
329
>
Ja Costituente toscana 329
3 eh il Congresso legislativo di una o due Camere sarà composto dì rappresentanti eletti dal popolo nella forma che l'Assemblea stessa deciderà;
4* che il Congresso legislativo nominerà i membri del Potere esecutivo e questi saranno responsabili;
8 che il Congresso proporrà e delibererà sopra ogni materia generale della Confederazione nei limiti del mandato stabilito nel-rarticolo 1.
VII, Ferme queste base essenziali l'Assemblea Costituente nel secondo stadio potrà adottare nel fatto anche altre norme per l'interesse generale della Confederazione semprechè non eccedano il mandato, definito nell'articolo .
Vili. La Costituente pel primo stadio sarà adunata in Roma pel secondo sarà convocata in quel luogo che l'Assemblea, nel primo stadio avrà stabilito.
IX. - Se un altro Stato o Stati d'Italia voglia convenire nel patto federale, sarà ammesso nell'Assemblea sotto le condizioni espresse nei precedenti articoli.
GIOBERTI . '
Il Montanelli avrebbe dovuto senz'altro accettare la proposta del Gioberti la quale era identica al primo stadio della sua Costituente, e infinitamente conciliante riguardo al secondo, ma la necessità della repubblica fu allora più urgente, che il levare di mezzo l'Austria. E giacché lo sforzo del partito repubblicano era in quel momento gravato tutto su Roma, gli occorreva, per regolare la propria condotta, tirare in lungo le trattative aspettando gli eventi; perciò dopo alcune esitazióni e molte conferenze col Rossellini, inviava al Gioberti una contropoposta in cui, a fare apparire il suo grandissimo spirito' di conciliazione, dichiarava che avrebbe accettato il patto federale nel caso che si fosse lasciato alla Toscana la facoltà di mandare i deputati all'Assemblea con mandato illimitato. Le modificazioni proposte dal Montanelli riguardavano l'articolo 1 dove veniva soppressa la formula riguardante il patto federale e l'articolo 6 che veniva COBI sostituito: Sarà itt facoltà degli Stati di mandare alla Costituente del secondo stadio i loro rappresentanti, sia con un mandato libero, sia colta prescrizione che l'autonomia loro particolare debba essere rispettata. La limitazione però non può giungere ad impedire i seguenti resultati:
MbSTASMii, op. cit, pftgg. 46, 47, 48.