Rassegna storica del Risorgimento
anno
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1955
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pagina
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563
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VITA DELL'ISTITUTO
VENT'ANNI. Con decreto reale del 20 maggio 1935, successivamente convertito in legge, l'antica Società nazionale per la storta del Risorgimento italiano assumeva il nome di Istituto. Non era stato soltanto il desiderio di un mutamento formale di denominazione ad ispirare il provvedimento, ma il convincimento della maggior parte degli studiosi che fosse giunto il momento di imprimere un più deciso carattere e andamento scientifico all'anziano e glorioso sodalizio. E, malgrado le difficoltà dei tempi, le opposizioni più o meno velate, più o meno in buona fede di molti, il timore di novità di altri, bisogna riconoscere che quel tentativo ba dato i suoi frutti. Senza rinnegare l'onesto e operoso passalo dello Società nazionale, oggi l'Istituto può guardare con qualche orgoglio l'attività svolta in questi vent'anni per merito di tutti i suoi soci e di tutti i suoi dirigenti e trarne motivo di fiducia per l'avvenire.
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NUOVO STATUTO. Si porta a conoscenza di tutti i soci il testo del nuovo Statuto, approvato dalle Camere e sanzionato dal Presidente della Repubblica il 1 marzo u. s. Il Regolamento esecutivo, di cui all'art. 10, sarà sottoposto alla approvazione della Consulta nella sua riunione del prossimo ottobre a Venezia.
Art. 1. - L'Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano, con sede in Roma nel Vittoriano, ha per compito di promuovere e facilitare gli studi sulla storia d'Italia dal periodo preparatorio dell'unità e dell'indipendenza sino al termine della prima guerra mondiale, raccogliendo documenti, pubblicazioni e cimeli, curando edizioni di fonti e di memorie, organizzando congressi scientifici.
Art. 2. - L'attività dell'Istituto si esplica attraverso l'opera della sede centrale e di Comitati provinciali:
a) con la pubblicazione della rivista Rassegna storica del Risorgimento e di una collezione scientifica;
b) con la organizzazione e l'incremento del Museo centrale del Risorgimento, in Roma, al Vittoriano, e con la creazione, il coordinamento e la sorveglianza dei Musei locali del Risorgimento secondo il disposto del r. decreto legislativo 20 luglio 1934, n. 1226, convertito in legge con la legge 20 dicembre 1934, n. 2124;
e) con l'opera di persuasione verso i privati per una migliore conservazione del materiale documentario in loro possesso, per ottenerne il liberale uso agli studiosi e, ove sia possibile, la cessione a enti pubblici in modo da evitarne la disperatone e renderne più agevole la ricerca;
d) con lezioni, conferenze, concorsi, esposizioni, convegni di studiosi e con la. partecipazione a manifestazioni culturali e celebrative indette da altri Enti.
Art. 3. - In conformità degli ordinamenti che regolano gli Istituiti storici ita-; liani, fra i quali è inserito, l'Istituto è retto da un. Presidente nominato con decreto del Capo dello Stato.
Il Presidente provvede a quanto è necessario per il conseguimento dei fini dell'Istituto, amministra i fondi, dirige la Rassegna storica del Risorgimento , presiede i congressi scientifici.
Il Presidente è coadiuvato nella sua azione da un Consiglio di presidenza composto di sette membri effettivi, di sua designazione, e di tre membri aggregati, in rappresentanza dei Comitati provinciali.