Rassegna storica del Risorgimento
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1955
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Vita del?Istituto
I mciuhri effettivi del Consiglio di presidenza durano in carica Ire anni, gli aggregati un anno, gli uni e gli altri possono essere riconfermati.
Tra i membri effettivi il Presidente nomina un Vice presidente, un segretario generale, due revisori dei conti.
Art. 4. - In ogni Provincia in cui siano non meno di venti soci può essere costituito un Comitato, al quale spetta la realizzazione locale dèi compiti dell'Istituto.
Ciascun Comitato è retto da un Consiglio direttivo composto di un Presidente, di cinque membri effettivi e di membri aggregati in numero indeterminato.
Tutti ì componenti il Consiglio direttivo sono eletti dai soci costituenti il Comitato riuniti in assemblea, e durano in carica un- triennio.
I Presidenti dei Consigli direttivi, riuniti anch'essi in assemblea, procedono a loro volta ogni anno alla designazione dei tre membri aggregati presso il Consiglio di Presidenza dell'Istituto, di cui al terzo comma dell'articolo precedente.
Art 5. Le modalità per le adunante delle assemblee dei soci e dei Presidenti dei Comitati provinciali sono stabilite dal Regolamento di cui al successivo art 10.
Art. 6. - Il Consiglio di presidenza e i Presidenti dei Comitati provinciali costituiscono la Consulta dell'Istituto.
La Consulta viene convocata almeno una volta all'anno dal Presidente per l'approvazione dei bilanci, per l'esame dell'attività svolta dalla sede centrale e dai Comitati, per la formulazione del programma futuro, per la scelta della sede dei congressi scientifici.
Le deliberazioni della Consulta sono valide quando siano approvate dalla maggioranza assoluta dei presenti.
Art. 7. - Può essere socio dell'Istituto ehi ne fa domanda o direttamente alla sed centrale o ad uno dei Comitati provinciali. Le domande di ammissione deb* bono sempre recare la firma di un socio presentatore.
I soci possono essere annuali o vitalizi. Gli uni e gli altri hanno diritto alla Rassegna storica del Risorgimento e a quelle particolari facilitazioni che siano concesse dalla Presidenza o dai Comitati provinciali.
Sono ammessi come soci anche Enti pubblici o privati, ciascuno dei quali non, può essere rappresentato da più di un delegato.
II Consiglio di presidenza dell'Istituto può conferire il titolo di socio onorario, sentito il parere della Consulta, a chi abbia in modo eminente cooperato al raggiungimento dei fini dell'Istituto.
Art. 8. - Le quote sociali vengono fissate dalla consulta.
I Comitati provinciali versano le quote alla sede centrale entro il termine stabilito dalla Presidenza, trattenendosi su ciascuna l'aliquota fissata dal Consiglio di presidenza.
Le quote dei soci vitalizi vengono accantonate in un fondo di riserva fino al raggiungimento della somma di un milione.
L'Istituto può ricevere lasciti e donazioni consoni ai propri fini.
Art. 9.-1 congressi- scientifici sono tenuti normalmente una volta all'anno. La loro organizzazione è devoluta al Comitato provinciale designato dalla Consulta
Art. 10. - Il Consiglio di presidenza, udito il parere della. Consulta, emanerà il Regolamento esecutivo del presente statuto.