Rassegna storica del Risorgimento

SILVA PIETRO
anno <1955>   pagina <709>
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VITA DELL'ISTITUTO
NUOVO REGOLAMENTO DELL'ISTITUTO. Nel numero precedente della Rassegna, pp. 563-564, è stato pubblicato il nuovo Statuto del nostro ente, pro­mulgato con decreto del Presidente della Repubblica, 1<> marzo 1955, n. 357, dato in sunto nella Gazzetta ufficiale, n. 109, del 12 maggio 1955, e in extenso nel Bol­lettino ufficiale del Ministero della Pubblica Istruzione, a. 82, n. 32, 11 agosto 1955, parte I, pp. 2845-2849. In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 10 di detto Statuto, il Consiglio di presidenza dell'Istituto, nelle sedute del 9 settembre e 19 ottobre u. s., ha pre­parato uno schema di regolamento, che, nella seduta della Consulta del 22 ottobre u. s., è stato approvato dopo approfondita discussione, alla quale hanno parteci­pato i rappresentanti di 24 Comitati. Diamo qui di seguito il testo definitivo del nuovo Regolamento.
Art. 1. L'Istituto per hi storia del Risorgimento italiano persegue scopi esclusivamente culturali entro i limiti e con l'ordinamento fissati dallo Statuto approvato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1 marzo 1955.
Art. 2. Il Presidente dell'Istituto ha la rappresentanza legale dell'ente: d'intesa con i colleghi del Consiglio ne promuove ogni attività, convoca e pre­siedo la adunanze, firma gli atti ufficiali, determina il trattamento economico degli impiegati.
Art 3. Il Vicepresidente adempie agli uffici che gli sono delegati dal Pre­sidente e lo sostituisce in caso di assenza. Il Segretario generale coadiuva il Pre­sidente nella direzione scientifica e nell'amministrazione, controfirma i mandati di pagamento, sovrintende al lavoro del personale, è segretario di redazione della Rassegna storica del Risorgimento .
Art. 4. Le deliberazioni del Consiglio di presidenza sono prese a maggio­ranza di voti e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.
Art, 5. II Museo centrale del Risorgimento in Roma è posto alle dirette dipendenze della Presidenza dell'Istituto.
Art 6, Il Consiglio di presidenza può istituire all'estero centri di stadio alile proprie dirette dipendenze.
Art 7. I Comitati locali cooperano al raggiungimento dei fini culturali dell'Istituto e all'incremento del numero dei soci, con autonomia di iniziativa nell'ambito delle disposizioni statutarie. I Presidenti dei Comitati, sono tenuti a presentare alla Presidenza del l'Istituto, prima della annuale seduta della Consulta di cui all'art. 6 dello Statuto, una relazione sull'opera svolta.
Art. 8. Per la istituzione di nuovi Comitati e per la riorganizzazione di quelli cimasti inoperosi o clic non abbiano più il numero di soci prescritto dal­l'art 4 dello Statuto, la Presidenza ha facoltà di nominare Commissari straordinari.
Art 9. L'elezione del Consiglio direttivo e dei revisori dei conti dei singoli Comitati avviene a maggioranza di voti, con scrutinio segreto, da parte dei soci locali in regola con il versamento delle quote.
Il Presidente uscente - o il Commissario straordinario convoca i soci in assemblea, inviando loro per posta, dieci giorni prima della data fissata, l'ordine del giorno della Bcduta, la scheda di votazione e due buste di diverso formato: l'ima priva di indicazioni esteriori, destinata a contenere la scheda, l'altra, pre­ventivamente indirizzata al Comitato e affrancata, con a tergo l'indicazione: spe­disce- il socio . Ciascun socio porterà personalmente all'assemblea la scheda
racchiusa nella prima busta.
In caso di legittimo impedimento, è data facoltà ai soci di inviare all'assem­blea, prima della fine delle operazioni di volo, la propria scheda entro la busta