Rassegna storica del Risorgimento
TOSCANA ; RESTAURAZIONE
anno
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1956
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6
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6 Alberto Agitarono
dell'opinione pubblica e sembrava più che adeguata al governo toscano, cosicché, con editto dell'8 luglio 1814, il Rospigliosi, non senza aver prima accennato ai numerosi difetti che si erano riscontrati nel codice penalo francese, decretò l'abolizione immediata del codice penale e di quello di procedura penale, come pure di tutte le altre leggi penali d'oltralpe; in loro vece vennero richiamati in vigore tutte le leggi ed ordinamenti vigenti all'epoca della partenza di Ferdinando III; gli esistenti tribunali di prima istanza erano provvisoriamente conservati e chiamati a conoscere di tutti i delitti per i quali fosse prevista una pena superiore al confino. A giudicare dei delitti più gravi venne chiamata la Ruota Criminale istituita in Firenze ed avente giurisdizione su tutto il Granducato e le cui decisioni erano inappellabili, salva la domanda di revisione per vizi di forma, da presentarsi entro il termine di otto giorni alla R. Consulta. l)
Se in materia penale si ritornò alla legislazione settecentesca di Pietro Leopoldo e dei primi anni di regno di Ferdinando III, per quanto riguardava invece le leggi civili il governo toscano si rese subito chiaramente conto che in questo campo un ritorno all'antico non sarebbe stato possibile senza turbare profondamente la regolarità della vita giuridica dei cittadini. Qui, infatti, non si aveva un'organica riforma legislativa del secolo passato alla quale riallacciarsi e da sostituire senza troppo danno a tutto il complesso della legislazione francese: nel campo del diritto civile un ritorno al passato avrebbe significato ripristinare tutta un'ammuffita congerie di leggi ed ordinanze le più. disparate e contraddittorie, diverse spesso da città a città, da distretto a distretto, dato che in molti luoghi erano rimasti ancora in vigore, lungo tutto il '700, gli antichi statuti locali. D'altra parte, non volendosi neppure conservare la codificazione francese, non restava che affrontare l'impresa di una nuova rielaborazione della legislazione civile toscana da sostituire a quella napoleonica, destinata a scomparire, appena possibile, nella sua totalità. Fu appunto in quest'ordine di idee che il Rospigliosi pubblicò, in data 9 luglio 1814, una sua ordinanza annunciante la creazione di una speciale commissione destinata a procedere alla compilazione di un nuovo Codice di Leggi Civili.
Di particolare interesse è il preambolo di tale ordinanza, nel quale vengono esposti i motivi per cui non era stato ritenuto opportuno dal governo abolire senz'altro la vigente legislazione civile francese, come già era stato fatto invece per quella penale: in esso si trova infatti un implicito riconoscimento dei vantaggi che alla Toscana aveva portato l'introduzione delle leggi civili napoleoniche al posto di quelle granducali. Mentre era detto nel preambolo dell'ordinanza l'esistenza di una precedente unica Legge Criminale, che sebbene suscettibile in molte parti di miglioramento ha servito per vari anni di norma all'Amministrazione della Giustizia, lo ha posto in grado di far cessare nell'istante l'effetto del Codice Penale, e del Codice di Procedura Criminale promulgati dal passato Governo, l'L e 11. A. S. è stata dolente di non potere nel momento adottare l'istessa misura relativamente alla Civile Legislazione. Non sfuggì alla saviezza del Real Sovrano, che que-
') Lo R. Consulta fa ristabilita con editto desi 9 luglio 1814 con lo medesime attribuzioni che le crono stato conferito in base all'editto del 5 novembre 1793.