Rassegna storica del Risorgimento

TOSCANA ; RESTAURAZIONE
anno <1956>   pagina <7>
immagine non disponibile

Aspetti legislativi della Restaurazione toscana 7
sta parte di Legislazione non era da noi formata, come in altri Stati d'Italia, da una sola Collezione di Leggi arricchita di poche successive appendici con­cepite collo medesimo spirito Politico, e Legislativo; ma che per lo contrario essa era nelle parti le più essenziali il risultato di una infinità di fortuite combinazioni Territoriali, e Politiche per le quali a poco a poco, ed in diversi tempi in molte Città, e Distretti erano rimasti in vigore in ciascheduno i suoi antichi Statuti.... Ed il preambolo cosi concludeva più oltre: Non si poteva perciò ritornare neppure momentaneamente a quel complicato si­stema di Leggi, e sarebbe stato contrario alla Giustizia, e ad ogni ragionato sistema di Governo l'affidare anco per pochi mesi mediante una indistinta ripristinazione delle antiche Leggi la sorte delle Famiglie, e delle Proprietà ad un sistema proscritto già dalla pubblica opinione e di cui si sarebbe dovuto annunciare l'abolizione.... Dove è ancora da rilevare l'inconsueta sincerità con cui un governo restaurato parlava del sistema giuridico, difettoso ed incongruente, che dopo tutto era stato il suo proprio.
Ritornando ora alla speciale commissione legislativa annunciata dalla ordinanza del 9 luglio, essa avrebbe dovuto, in base al disposto dell'ordinanza stessa, portare a termine il suo lavoro entro tre mesi e procedendo nel seguente modo: essa avrebbe dovuto innanzi tutto preoccuparsi, senza ulteriori dila­zioni, di dare una sistemazione legislativa alle materie la cui regolamenta­zione presentasse un carattere di particolare urgenza, in modo che i rispettivi testi legislativi potessero ottenere al più presto la sanzione sovrana ed essere quindi promulgati come leggi particolari. In seguito essa avrebbe dovuto procedere secondo l'ordine delle materie, ma sempre secondo l'urgenza e l'importanza degli oggetti trattati, proponendo cosi mano a mano le altre disposizioni legislative che ritenesse più necessarie far promulgare. Inoltre essa avrebbe dovuto occuparsi di preparare un regolamento di procedura ci* vile ed un altro regolamento per la riforma del sistema giudiziario, come pure di elaborare un codice di commercio che il vario andamento di tutti i rami dell'Industria Nazionale, e le Leggi adottate presso le altre Nazioni rendono ogni giorno più necessario.
Come si vede, alla speciale commissione legislativa era affidato l'incarico di provvedere ad una completa rielab orazione di tutta la legislazione civile, commerciale e processuale civile, riclaborazione che, nella mente dei gover­nanti toscani, avrebbe dovuto sfociare in un secondo tempo in ima vera e propria codificazione. In realtà, però, ad un codice civile in Toscana non si arrivò mai, mentre la materia processuale fu in pratica codificata, ma solo parecchio più tardi, con le Dichiarazioni e attuazioni che fecero seguito, in 640 articoli, al motuproprio del 2 agosto 1838, con il quale venne attuata una generale riforma dei tribunali civili e criminali.1)
Malgrado il mancato conseguimento di una vera e propria codificazione, la commissione legislativa, che era presieduta dal FoBsombroni, fece un la­voro sufficientemente alacre e costruttivo, risultato del quale furono la legge del 21 luglio 1814 sull'espropriazione forzata nell'interesse dei creditori; la legge del 18 agosto sulle successioni; la riforma del sistema giudiziario del
l) Cfr. P. Det Gnroica, Fonti, Ugittanon e intensa giuridica dai tee. XVI ai giorni nostri, Milano, 1923, p. 237.