Rassegna storica del Risorgimento

TOSCANA ; RESTAURAZIONE
anno <1956>   pagina <8>
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8 Alberto Aquarone
13 ottobre ed infine le due leggi del 15 novembre, sempre 1814, concer­nenti l'una l'abolizione definitiva della legislazione francese nel Granducato, l'altra invece la patria potestà, la tutela ed altri istituti del diritto di famiglia. *)
Per quanto riguarda la materia successoria, è da osservare che venne soppressa la parità stabilita dal codice Napoleone tra eredi maschi ed eredi femmine e si ritornò al sistema agnatizio che favoriva i maschi della linea maschile; cosi, ad esempio, era stabilito che i figli nati da qualunque matri­monio, e i loro discendenti maschi di maschio legittimi e naturali, succedono in tutta la eredità del padre, o altro ascendente maschio della linea paterna, in esclusione delle figlie o altre discendenti femmine, e dei discendenti di esse, qualunque sia il loro grado di prossimità (art. 6). Quanto poi ai figli illegitti­mi, essi potevano succedere al padre ed alla madre soltanto in esclusione del coniuge superstite e del fisco, quindi in un numero assai limitato di casi: ave­vano però diritto di conseguire dai genitori gli alimenti, purché, rispetto al padre, fossero stati riconosciuti volontariamente o giudizialmente. Il sistema agnatizio vigeva anche nel caso in cui, in mancanza di figli, o altri discendenti, eredi fossero gli ascendenti: in tutta l'eredità del defunto succedevano in­fatti, qualora il caso si verificasse, solo il padre e gli altri ascendenti maschi della linea paterna, osservata la prossimità del grado, con esclusione della madre, delle ascendenti della linea paterna, nonché di tutti gli ascendenti della linea materna. Alla sola madre era riservato il diritto di conseguire gli alimenti secondo la sua condizione e secondo le forze dell'asse ereditario. Naturalmente, la prelativa successione dei figli maschi e loro discendenti maschi di maschio, degli ascendenti maschi della linea paterna, nonché degli agnati collaterali fino al quarto grado incluso, aveva luogo nel solo caso in cui si trattasse di succedere ad un maschio, sia che si trattasse di un ascendente della linea paterna, che di un discendente di maschio o di un agnato colla­terale. Tutte le volte in cui, invece, si trattasse di succedere ad una femmina, od anche ad un ascendente maschio della linea materna o ad un cognato, la successione era regolata, senza più distinzione fra maschi e femmine, fra agnati e cognati, secondo le norme del diritto romano.
Con la legge del 13 ottobre 1814 venne riordinato, come si è detto, il sistema giudiziario, con la soppressione di quello ben più razionale ed uniforme stabilito dai Francesi. In Firenze venne istituito un Consiglio Supremo di Giustizia Civile di Seconde Appellazioni, composto di un presidente e quattro consiglieri e chiamato a decidere, in terza ed ultima istanza, sulle cause che erano state già giudicate in secondo grado dalle Ruote di prime appellazioni istituite a Firenze, Siena, PÌBa, Arezzo e Grosseto, solo nel caso, però, che le sentenze di queste ultime non fossero state conformi a quelle pronunciate dai giudici di primo grado. Quali giudici ordinari di prima istanza vennero stabiliti, al posto dei tribunali collegiali dell'ordinamento giudiziario francese, Auditori di Governo e Commissari Rcgii , di modo ohe giudici collegiali si ebbero soltanto, in grado d'appello, nelle Ruote civili e criminali,
'.) Con la legge dal 15 novembre 1814 ai esaurì praticamente l'attività legislativa della Restaurazione toscana in materia di diritto privato; tale attività ebbe una ripresa soltanto parecchio tempo dopo, quando Leopoldo II già regnava da divorai anni.