Rassegna storica del Risorgimento

TOSCANA ; RESTAURAZIONE
anno <1956>   pagina <9>
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Aspetti legislativi della Restaurazione toscana 9
andando così perduto uno dei non minori vantaggi apportati in Toscana nel campo giudiziario dalla dominazione napoleonica.
Nel complesso, la riforma del 13 ottobre 1814 segnò la fine del sistema giudiziario francese ed il ritorno indiscriminato agli ordinamenti in mate­ria dell'antico regime, a quel sistema tanto inferiori.
L'attività della commissione legislativa culminò infine con le due leggi del 15 novembre 1814, delle quali quella contenente le Disposizioni su di­verse materie interessanti di legislazione, finche non giunga a formarsi un Codice completo delle Leggi Toscane, costituì per lungo tempo l'ossatura della legislazione civile del Granducato nel campo del diritto delle persone e della successione testamentaria. *)
Dalla precedente legislazione napoleonica si allontanavano in parti* colare le norme concernenti la patria potestà e la capacità di disporre e di obbligarsi dei figli di famiglia, nel senso che venne considerevolmente raffor­zata la prima e diminuita la seconda. Quanto alla patria potestà, di cui pote­vano essere titolari solo il padre o altro ascendente agnato maschio, i figli vi erano sottoposti fino all'età di treni'anni, le figlie invece fino ai quaranta, salvo che essa venisse fatta cessare anticipatamente per emancipazione vo­lontaria o necessaria ovvero per morte prematura del titolare di essa. A quest'ultimo era naturalmente concesso l'usufrutto sui beni del figlio, con esclusione dei .beni donati o lasciati in eredità al figlio di famiglia sotto la espressa condizione che l'esercente la patria potestà non ne avesse a godere; erano parimenti esclusi dall'usufrutto legale i beni conferiti al figlio di fami­glia in contemplazione del suo matrimonio, quelli pervenutigli per via di consuccessione con il padre, quelli facenti parte di un'eredità a lui devoluta e da lui accettata contro la volontà del titolare della patria potestà ed infine i beni da lui acquistati con la propria industria ed il proprio lavoro. Inoltre i figli di famiglia, anche se maggiori d'età, non potevano, riguardo ai loro beni che non fossero castrensi, contrarre alcuna specie di obbligazione, disporre per atti tra vivi, alienare in alcun modo i loro beni, né stare in proprio nome in giudizio , senza il consenso di chi esercitasse su di loro la patria potestà.
In posizione di netta inferiorità furono poste anche le donne, che per­dettero quella parità di diritti civili che avevano acquistato grazie alla codificazione napoleonica. La legge del 15 novembre stabiliva infatti che le donne innutte e vedove, ancorché soggette alla patria potestà, e mag­giori di ventun anno, non possono contrarre alcuna specie d'obbligazione, disporre per atri, tra vivi, alienare in alcun modo i loro beni, né stare in giu­dizio in qualità d'attrici, senza il decreto del Giudice di prima istanza del loro rispettivo domicìlio, e senza il consenso del loro padre, quando esiste, o non sia interdetto o assente. Nei caso che il padre fosse premorto, oppure inter­detto o assente, era invece necessario il consenso di un curatore speciale
3) Le materia trattate. In altrettanti titoli distinti, dalla legge in parola erano le seguenti: Della patria potestà e BUOI effetti. Delle disposizioni, obbligazioni, e contratti dei figli di fa­miglia. Della emancipazione. Della tiuelu testamentaria, legittima e dativa. Della interdizione. Dell'amministrazione, e del rendimento di coati dei tutori e curatori. Dello obbligazioni delle donne. Delle persone, alle quali non è permesso di far testamento, o altro atto di ultima volontà, e di ricevere per alcuno dei detti atti. Del modo di fare il testamento. Dei testamenti privile-gisti. Del codicillo, e della clausola codicillare. Della legittima.