Rassegna storica del Risorgimento
TOSCANA ; RESTAURAZIONE
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1956
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10 Alberto Aquarone
a ciò deputato dal giudice. Quando infine si trattasse di donne maritate era naturalmente necessario, oltre al consenso del padre o del curatore speciale, anche quello del marito. Nel caso però d'ingiustificato dissenso del padre, del marito o del curatore speciale, il giudice aveva comunque la facoltà d'autorizzare egualmente la donna a compiere l'atto in questione. Erano invece valide le obbligazioni contratte da quelle donne che esercitassero, senza dipendere da alcuno, un commercio qualsiasi, limitatamente però alle obbligazioni riguardanti l'esercizio del commercio stesso.
Si trattava come sì vede, sia nei confronti dei figli di famiglia che delle donne, di un ritorno puro e semplice alle concezioni proprie dell'antico regime con un completo oblio di quei principi di parità giuridica che, introdotti dalla dominazione francese, ne avevano costituito uno degli aspetti più. positivi.
Portata così a termine la prima fase del riordinamento legislativo, il governo granducale si decise infine, con la seconda legge dello stesso 15 novembre 1814, a dichiarare la generale abolizione di tutto il complesso della legislazione civile napoleonica. Furono però esclusi da questa generale abolizione il codice di commercio, il sistema ipotecario, le leggi e disposizioni riguardanti la registrazione dei contratti, quelle concernenti l'ammissione della prova testimoniale (artt. 13421348 del codice Napoleone), ed infine le leggi sul notariato. Furono parimenti confermate le leggi emanate dal governo francese in materia di feudalità, di sostituzioni fedecommissarie ed in genere tutte le disposizioni legislative riguardanti i vincoli sugli immobili: vennero così conservate le condizioni per quella libera circolazione dei beni, che era stato appunto uno dei maggiori pregi del sistema giuridico francese e di cui il paese aveva goduto, e doveva ancora godere, i benefici economici.
Per il futuro si sarebbero dovute osservare nel Granducato, oltre naturalmente alle leggi pubblicate dal 1 maggio 1814 in poi, anche tutte le antiche leggi e disposizioni vigenti in Toscana fino al 1 dicembre 1807, data dell'incorporazione all'Impero francese: venne però mantenuta l'abolizione, operata dal regime napoleonico, di tutti, gli Statuti particolari delle Città, Terre e Castelli del Gran-Ducato, restando così definitivamente assicurata l'uniformità giuridica in tutto lo stato. In tutti i casi, infine, in cui la legislazione vigente si fosse presentata lacunosa, si sarebbe dovuto ricorrere, come in antico, al Gius comune dei Romani, e al Diritto canonico, di modo che, in definitiva, sotto il restaurato governo di Ferdinando HI, la legislazione positiva toscana veniva ad essere costituita dal diritto romano, dal diritto canonico, dalle leggi particolari anteriori all'annessione all'Impero francese e posteriori al 1 maggio 1814, dal codice di commercio, dal sistema ipotecario e dalla legge sul notariato francesi ed infine dagli articoli 13421348 del codice Napoleone. Dinanzi a questa congerie alquanto confusa di diritti diversissimi per origine e per ispirazione, fondati sovente su principi contrapposti, non c'è quindi da meravigliarsi che il Forti potesse affermare che in realtà non esisteva una legislazione toscana, ma esistevano soltanto molti volumi di leggi, ordini, provvisioni di leggi fatte dai superiori dominatori della Toscana e non costituenti un vero e proprio organico sistema giuridico. Sono modificazioni speciali egli aggiungevadi alcuni punti del diritto romano; sono provvedimenti per nuovi usi, per nuovi bisogni; Bono il più sovente