Rassegna storica del Risorgimento

TOSCANA ; RESTAURAZIONE
anno <1956>   pagina <11>
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Aspetti legislativi della Restaurazione toscana 11
provvedimenti amministrativi. Si riduce a ben poco quello che vi è di vera­mente patrio, ed originale nella Toscana giurisprudenza.l)
Comunque, alla eterogeneità del diritto toscano contribuì non poco proprio quella conservazione di parte della legislazione francese che fu in­vece, di per sé, un elemento altamente positivo, sopra tutto per quel che riguarda la legislazione commerciale. Mentre un altro rilevante progresso, rispetto al regime anteriore alle riforme francesi, segnò la Restaurazione toscana con il mantenimento della soppressione degli statuti municipali. Qui però un ritorno al passato sarebbe stato veramente impossibile, che nessuno dei governanti lorenesi avrebbe ormai neppur potuto pensare a richiamare in vita, in un gran numero di comunità del Granducato, gli statuti particolari, sorta di codicetti che regolavano alcuni tra gli aspetti essenziali della vita giuridica, quali il diritto delle persone, le successioni legittime, il regime dotale, i rapporti di vicinato fra proprietari, le servitù, urbane ed altri ancora. La dominazione francese aveva spazzato via tutto questo groviglio di legislazioni particolari ed il governo granducale, che del resto anche per il passato non aveva visto troppo di buon occhio questi residui delle auto­nomie locali, non. fece che ratificare di buon grado un'iniziativa che andava a suo stesso vantaggio.
Come già è stato accennato, una particolare importanza nel restaurato sistema politicoamministrativo lorenese ebbe la così detta Presidenza del Buon Governo, una specie di dicastero della polizia con poteri e facoltà oltre­modo ampi ed imprecisamente limitati; tale organismo era stato creato da Pietro Leopoldo affinchè da esso dipendessero ce tutte le autorità di qualun­que grado e carattere le quali esercitano attribuzioni politiche e governative.2) In particolare rientravano nelle sue attribuzioni: la direzione superiore della polizia per tutto lo stato; la sorveglianza sul movimento degli stra­nieri; la superiore direzione di tutti gli stabilimenti di pena; la sorveglianza sugli spettacoli nonché la censura sui giornali e sui libri provenienti dal­l'estero; la direzione del regio fisco. A capo di questo così importante orga­nismo della pubblica amministrazione era stato posto dal Rospigliosi, come si è già veduto, Aurelio Puccini, che mantenne l'incarico per molti anni, 'divenendo fin dall'inìzio uno dei personaggi che maggior peso avevano nel governo dello stato; fatto segno, naturalmente, all'avversione profonda degli elementi liberali e dei settari, ma che in realtà seppe esercitare i suoi pur amplissimi poteri di polizia con una certa moderazione, attento a non perse­guire una politica di troppo stretto rigore e a non usare la maniera forte là dove non ve ne fosse strettamente bisogno. Come fu anche dimostrato dal­l'operato della speciale commissione, da lui appunto presieduta, che venne istituita in Firenze nella primavera del 1815, dopo che aveva avuto termine il breve conflitto tra il Murat e l'Austria e nel quale, a fianco di quest'ultima, era stato coinvolto anche il granduca. In tale occasione, quando le truppe napoletane si erano minacciosamente avvicinate alla capitalo toscana, tanto da determinare l'abbandono di essa da parte di Ferdinando III, vi era stata una certa effervescenza negli ambienti più strettamente legati al passato
1) Cfr. L. G-AUSOTW, Dette hgg ecc., clt, p. 9.
2) Vedi L. GALEOTTI, Delle leggi* eco., ciu, p. 42.