Rassegna storica del Risorgimento

TOSCANA ; RESTAURAZIONE
anno <1956>   pagina <21>
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Aspetti legislativi della Restaurazione toscana 21
boro stati ripartiti in natura fra i conventi a cura della commissiono. Non essendo però possibile ripristinare tutti i conventi esistenti in Toscana prima della dominazione francese a causa delle più. limitate disponibilità economi­che conscguenti al regime di confisca che si era avuto con Napoleone, venne deciso che sarebbero stati fatti risorgere solo quei conventi ed istituti la cui esistenza fosse compatibile con le capacità effettive del patrimonio regolare superstite e che fossero stati ritenuti più convenienti ai bisogni della Chiesa e dello stato. Venne però deciso che il numero dei conventi da ripristinarsi per i regolari possidenti non avrebbe potuto in ogni caso essere minore a 77. In considerazione poi delle circostanze del tutto nuove in cui aveva avuto luogo il ripristino dei conventi, venne altresì stabilito che la commissione, nel procedere alla distribuzione del patrimonio ecclesiastico, non avrebbe dovuto tener alcun conto dello stato antico de* Monasteri, procedendo ex integro, adottando le regole più insigni, e specialmente quelle di fondazione toscana, prescegliendo i locali che meritar possano maggior considerazione, avendo riflesso nella distribuzione dei beni alla capacità ed al maggior co­modo d'amministrarli (art. 13). Infine venne deciso che, a partire dal 21 dicembre 1815, lo stato avrebbe cessato di pagare le pensioni che corrispon­deva ai religiosi degli ordini possidenti in base alla legislazione francese concernente la soppressione degli ordini ecclesiastici; tali pensioni sarebbero state invece da allora corrisposte dal patrimonio ecclesiastico fintanto che non si fosse proceduto al riparto definitivo dei beni tra i conventi da ripri­stinarsi.
Nel complesso, agli ordini religiosi furono consegnati nel 1816 beni immo­bili per un valore di 4.128.000 scudi, e ciò senza valutare l'importo costituito dai conventi, dalle abbazie e dai monasteri riaperti sia dagli ordini possidenti che da quelli mendicanti. *) In sostanza, all'indomani della Restaurazione la situazione nel campo dei rapporti fra stato e Chiesa era tornata fondamen­talmente quella che era andata creandosi durante la seconda metà del se­colo XVIII in seguito alle riforme di Pietro Leopoldo, situazione che ricono­sceva allo stato una notevole supremazia nel campo ecclesiastico in tutto ciò che non concernesse gl'interessi spirituali; in particolare rimasero in vigore le disposizioni dell'8 ottobre 1782 che avevano dato il colpo di grazia alle curie ecclesiastiche, le quali erano state conservate, dopo tale riforma, per le sole materie meramente spirituali, senza alcuna possibilità d'interferenza nel campo civile. In base a tali disposizioni, infatti, gli ecclesiastici erano stati del tutto parificati ai laici tanto nei giudizi civili che in quelli criminali: ai tribunali secolari erano state restituite tutte le cause civili, anche quando fosse convenuto in giudizio un ecclesiastico, non solo, ma ad essi erano state attribuite anche le cause beneficiarie, quelle sulla validità degli sponsali, quelle sugli impedimenti matrimoniali e sulle separazioni personali fra co­niugi per quanto riguardasse gli interessi civili.
Delle notevoli modificazioni furono apportate dal restaurato governo lorenesc al sistema comunitativo quale era stato organizzato nel secolo
1) A, ZOBI, Manuale storico della massime a degli ordinamenti economici vigenti in Toscana*
Firenze, 1847. p. 349.
2) cfr. f SCADUTO. Stato a Chiesa, ecc., cit,, p. 236.