Rassegna storica del Risorgimento
TOSCANA ; RESTAURAZIONE
anno
<
1956
>
pagina
<
22
>
22 Alberto Aquarone
precedente da Pietro Leopoldo e che, cessata la dominazione francese, era venuto in un primo tempo a costituire nuovamente la base dell'ordinamento amministrativo locale del Granducato. Il governo toscano, dopo l'esperienza centralizzatrice del periodo napoleonico ciré aveva in pratica tolto ogni autonomia alle comunità territoriali minori subordinandole in tutto e per tutto alla tutela su di esse esercitata dal governo centrale per mezzo dei prefetti, non ritenne opportuno un ritorno puro e semplice al sistema anteriore, che avrebbe ridato notevoli poteri alle singole comunità municipali; ma non volle neppure, al tempo stesso, conservare il sistema francese o privarle del tutto, almeno di nome anche se non di fatto, della relativa autonomia di cui godevano un tempo. Venne così seguita una via di mezzo, richiamando cioè in vita le comunità cosi com'erano state istituite al tempo di Pietro Leopoldo, ma imbrigliandone contemporaneamente l'attività con nuove norme limitataci della loro capacità di effettivo autogoverno: ne conseguì un sistema ibrido, in cui erano irrimediabilmente perduti i vantaggi della rigorosa centralizzazione attuata dai Francesi, senza che tale perdita fosse compensata da una maggior libertà concessa alle comunità stesse, le quali invece ebbero per tutto il periodo della Restaurazione un'esistenza assai grama.1)
Un primo accenno alle nuove tendenze del governo lorenese nel senso di una sensibile limitazione dei poteri conferiti agli organi comunitativi si ebbe con una disposizione del 4 febbraio 1815 la quale, facendo divieto ai magistrati delle comunità di interferire nelle nomine dei gonfalonieri, che ne costituivano il principale organo esecutivo, senza il preventivo assenso del sovrano, preludeva alla definitiva avocazione da parte di quest'ultimo della nomina dei capi delle magistrature locali.2' Ma fu soltanto circa un anno dopo, con una legge del 16 settembre 1816, che si procedette ad una completa ed organica riforma del sistema municipale toscano secondo i nuovi criteri adottati dal governo: in base a questa legge la magistratura comunitativa rimaneva costituita, come in precedenza, dal gonfaloniere e dai priori; cosi pure restavano immodincati i consigli generali che rappresentavano l'organo deliberativo delle singole comunità. Una sensibile modificazione si ebbe invece per la nomina dei gonfalonieri, che erano a capo dell'organo esecutivo municipale: essi infatti non sarebbero più. stati estratti a sorte, come avveniva secondo il sistema leopoldino,3) ma sarebbero stati nominati direttamente dal sovrano su proposta del soprassindaco, magistrato posto alla presidenza della Camera delle comunità, istituita da Pietro Leopoldo in Firenze per sovraintendere a tutto il regime municipale dello
') Cfr. 0. MONTANIÌLW, Memoriti ecc., cit., p. .
2) È piaciuto a S. A. R. , era infatti detto nclln citata leggo del febbraio, di ordinare che in seguito dello variate circostanze dei tempi, i Magistrati comunitativi non avranno d'ora in avanti la facoltà ne di ammettere nelle borse dei Gonfalonieri, né di escludere quelli che già sono slati imborsati, senz'averne preventivamente ottenuto il suo Sovrano assenso dietro le rappresentanze dei capi di Soprintendenza comunitativa.
3) Vedi il motuproprio del 23 maggio 1774 che all'art 5 disponeva: Tanto per la forma-aiotie del Magistrato cozanmtalivo ohe del Consiglio generale vogliamo che si tenga il metodo e forma di semplice tratta, Bla di estrazione dalle rispettive borse di quei soggetti cho o forma dei rispettivi ordini vi dovranno risedere*.