Rassegna storica del Risorgimento
TOSCANA ; RESTAURAZIONE
anno
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1956
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Aspetti legislativi della Restaurazione toscana 23
stato. I gonfalonieri sarebbero rimasti in carica tre anni e sarebbero stati rieleggibili allo scadere del triennio. Per i priori fu invece adottato un sistema misto, fondato parte sulla designazione della sorte, parte sulla scelta del soprassindaco: fu infatti stabilito che per procedere alla loro elezione si sarebbe estratto dalle rispettive borse un numero di nomi doppio rispetto a quello dei priori da eleggere e che fra i nomi così estratti a sorte il soprassin-daco avrebbe avuto facoltà di scelta. La nomina dei membri del consiglio generale era invece affidata esclusivamente alla sorte ed avrebbe avuto luogo annualmente.
Il gonfaloniere presiedeva la magistratura municipale con poteri tali che in pratica egli poteva paralizzare qualsiasi decisione alla quale fosse contrario. L'articolo 26 della legge sulle comunità stabiliva infatti che qualora egli ritenesse che qualche deliberazione della magistratura comunità-tiva fosse contraria all'interesse pubblico, egli poteva senz'altro ordinarne la sospensione, sia pure con l'obbligo di riferire al rispettivo provveditore di soprintendenza le ragioni che lo avevano indotto a ciò. À lui inoltre era affidata, con ampia discrezionalità, la bassa polizia nell'ambito della sua circoscrizione municipale, con facoltà di promuovere presso il tribunale l'arresto di qualsiasi persona che arrecasse turbamento alla pubblica quiete e, nei casi di particolare urgenza, con facoltà di procedere direttamente all'arresto deU'incriminato, il quale avrebbe però dovuto essere consegnato al giudice affinchè procedesse contro di lui a norma di legge.
Nel complesso, è evidente che il fine ultimo della riforma del 1816 fu quello di modificare profondamente la natura e le funzioni del gonfaloniere nel senso di farne non più il depositario, insieme alla magistratura municipale, delle autonomie locali, ma al contrario un vero e proprio funzionario governativo per mezzo del quale fosse più facile al governo centrale esercitare un più diretto e rigoroso controllo su tutto il complesso delle attività comuni-tatrve. E che tale fosse l'intenzione ultima del legislatore nell'attuare la riforma in parola è dimostrato nella maniera più chiara dal tenore di una circolare governativa portante la data del 20 gennaio 1817 precisante che i gonfalonieri hanno ricevuto delle incombenze di buon governo e di polizia per accrescere la forza e attività delle autorità politiche e governative dello Stato. Non più organi delle comunità dovevano quindi essere considerati i capi delle magistrature locali, ma veri e propri funzionari strettamente subordinati all'autorità del potere centrale.
Le particolari condizioni in cui si trovava la Toscana, sottoposta ad un governo mite e tendenzialmente tollerante, e dove ad una trasandata, talora anche corrotta amministrazione faceva d'altra parte riscontro una maggior larghezza concessa ai cittadini nell'csprimcrc il loro pensiero e ncll'csplicare le loro attività, fecero sì che il Granducato rimanesse praticamente estraneo ai moti rivoluzionari ed agli sconvolgimenti politici del 1820-21. La carboneria e le altre associazioni segrete erano, invero, quasi assenti in Toscana ed i pochi settari che vi si trovavano erano senza seguito, senza mezzi finanziari, <niasi totalmente privi d'ogni spirito d'iniziativa e di decisa volontà d'azione.
i) Aft, 4: H Gonfaloniere delle Comunità non sarà altrimenti estratto a Botte, ma no riserviamo a Noi la nomina e l'elezione, sulle proposizioni che dovranno essercene fatto dal Senator Soprassindaco secondo le istruzioni che verranno ad esso comunicate .