Rassegna storica del Risorgimento

TOSCANA ; RESTAURAZIONE
anno <1956>   pagina <24>
immagine non disponibile

24 Alberto Aqmrone
I carbonari toscani tenevano sì corrispondenza con quelli dulia Romagna, del Piemonte, di Napoli, si riunivano si in segreto discutendo sugli eventi politici e fantasticando piani per il futuro, ma non operavano mai nulla di concreto, consci in fondo essi stessi della propria debolezza e del gran vuoto che li circondava: in Toscana, più forse che in ogni altra parte d'Italia, non solo le masse urbane e contadine, ma anche i più fra la borghesia erano indif­ferenti, quando non decisamente ostili, alla propaganda ed ai propositi degli appartenenti alle sette, i quali dal canto loro non erano alieni dal temere di poter perdere, qualora operassero qualche sconsiderato moto politico, quel pò1 di libertà di cui godevano e ch'era ignoto altrove nella penisola.
AI di fuori della cerchia dei settari veri e propri, ch'era del resto assai ristretta, quanti si potrebbero definire col termine generico di liberali, non essendo oppressi, non essendo in modo particolare perseguitati e vessati, non solo non avevano motivo di particolari doglianze, ma guardavano con occhio non eccessivamente malevolo allo stesso governo vigente, che anche delle cose pubbliche lasciava parlare abbastanza liberamente e che sapeva conservare al paese la quiete, la sicurezza ed un notevole grado di prosperità economica.1) Fu così che sia i moti di Napoli che quelli successivi di Pie­monte lasciarono il Granducato in una tranquillità quasi assoluta, mentre da parte loro le autorità governative si guardarono bene dal mutare indi­rizzo, sotto la pressione degli avvenimenti esterni, alla loro tollerante poli­tica; circostanza questa che contribuì indubbiamente essa stessa ad evitare che gli animi s'inasprissero e dando così l'avvio a disordini. Che del resto il governo granducale, ed in modo particolare il Fossonibroni, non nutrissero soverchio timore dei carbonari locali e fossero convinti che il modo migliore per impedir loro di nuocere fosse quello di non dar loro troppa importanza molestandoli inutilmente, è rivelato da un gustoso episodio narrato dal Montanelli 2) e che se anche non dovesse essere autentico è tuttavia sinto­matico della luce particolare sotto cui il ministro toscano, con il suo carattere misto di scetticismo e d'ironia, era considerato dall'opinione pubblica. Narra dunque il Montanelli che essendo un giorno la polizia granducale riuscita ad
1) La stessa libertà personale, così frequentemente abbandonata allora agli arbitri della polizia e del potere esecutivo in genere, era nel Granducato abbastanza rigorosamente tutelata. In una circolare del Buon Governo del 26 settembre 1816 veniva ad esempio prescritto che la catterà di un privato cittadino, per essere valida, dovesse sempre over luogo su mandato firmato dall'autorità giudiziaria competente, salvo i casi in cui gli esecutori di giustizia riceves­sero tale mandato direttamente dalla legge, come avveniva in caso di flagrante delitto, oppure quando il reo fosse e inseguito dal pubblico clamore; ed anche ciò solo quando si trattasse di reato perseguibile con una pena afflittiva. Nella medesima circolare era poi stabilito ohe gli esecutori di giustizia i quali, fuori del caso di cui si e detto all'art. 1, si permettessero di ese­guire e rispettivamente di ordinare l'arrosto di un individuo senza esser muniti del mandato-in iscritto di alcuna delle summen tu vate autorità, saranno processati e puniti come rei di arre­sto arbitrario con pena di carcere da uno fino a sei mesi. Quanto agli arresti compiuti in caso di flagranza o dia pubblico clamore cui si è sopra accennato, ossi dovevano essere legittimati immediatamente con un mandato di conferma e- di ratifica, miche senza questo mandato i custodi delle carceri non potranno mai ricevere alcun arrestato. Infine era stabilito ohe le medesime regole dettate per l'arresto fossero osservate anche per quanto riguardava le per­quisizioni e che l'arbitrio in questa sarà punito egualmente che l'arbitrio negli arresti, né potranno eseguirsi che previo il mandato in isoritto di quelle medesime autorità ohe possono rilasciare i mandati di arresto.
2) G. MONTANELLI, Memorie, eoo,, cit., p. 38.