Rassegna storica del Risorgimento

TOSCANA ; RESTAURAZIONE
anno <1956>   pagina <28>
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28 Alberto Aquarone
Tale sistema però, fondato com'era prevalentemente sul principio del­l'arruolamento volontario, si manifestò in breve volger di tempo inadeguato ed esso venne pertanto radicalmente modificato con la legge dell'8 agosto 1826, che introdusse di bel nuovo la coscrizione obbligatoria, fatta per estra­zione a sorte, in ragione del numero d'uomini occorrenti e proporzionalmente alla popolazione d'ogni singola comunità. Eventuali arruolamenti volontari erano tuttavia favoriti mediante appositi premi d'ingaggio. Per quanto il fondamento di questo nuovo sistema fosse costituito dalla coscrizione obbligatoria, questa non suscitò tuttavia nelle popolazioni la stessa ostilità che quella introdotta dai Francesi, e ciò per diversi motivi: innanzi tutto perchè ora i coscritti erano chiamati a prestar servizio in patria ed in un periodo di pace assicurata, mentre allora essi erano mandati a combattere nelle più remote contrade d'Europa per cause ch'erano loro estranee ed in­comprensibili. In secondo luogo piccolo era adesso il numero dei coscritti richiesti ogni anno, date le limitate necessità dell'esercito granducale, dì mo­do che il dover prestar servizio militare veniva ad essere in ultima analisi una eccezione cui erano tenuti solo alcuni sfortunati maltrattati dalla sorte; ed inoltre le comunità avevano la possibilità di poter spesso sostituire parte degli uomini da somministrare annualmente al patrio esercito con altrettanti militari che allo scadere della ferma la rinnovavano. Infine, la coscrizione obbligatoria non toccava praticamente le classi agiate, data la facoltà concessa dalla legge di ricorrere al così detto cambio e farsi sostituire nel servizio mili­tare da altra persona idonea, cosa che si effettuava facilmente quando si era disposti a versare al sostituente un determinato compenso in denaro. In­somma, la riforma introdotta nel sistema di reclutamento dell'esercito dalla legge del 1826 non arrecò, nel complesso, alcun serio peso alle popolazioni che l'accettarono senza recriminare.
Piuttosto è ancora da osservare che questa riforma confermò il sistema dei discolato,1) istituto caratteristico non solo dell'ordinamento militare toscano dell'epoca, e consistente, in parole povere, in questo: i giovani sudditi, anche ammogliati, che fossero denunciati come discoli per irre­ligione dai preti, per cattiva condotta dalle famiglie, per spirito eccessiva­mente irrequieto e quindi pericoloso per la pubblica quiete dalla polizia, venivano arruolati coattivamente nell'esercito col ministero degli esecutori di giustizia e dei bargelli. 2) Un tale sistema, se da un lato costituiva un vizio fondamentale e cronico dell'esercito, il cui addestramento, la cui disciplina, la cui intima compattezza morale venivano turbati seriamente dalla continua immissione di elementi di tal fatta e che finiva necessariamente con l'essere considerato più come un'accozzaglia di rifiuti della società che come presi­dio della sicurezza dello stato; dall'altro si prestava pure a non pochi abusi ed arbitri a danno di giovani anche ingiustamente accusati d'essere discoli, tanto che non furono Tari, specie nelle campagne, tumulti e sollevazioni popolari per liberare giovani discoli presi in forza dai birri.3 ) E lo stesso
0 Art. 73: Non s'intende poro fu un variazione alcuna ni sistema del Diacciato per parte della Polizia, che resta fermo nei modi e forme fin qui praticati.
2) Cfr. sul sistema del discutalo e tal modo in cui esso ora praticato G. MASCOTTI, Cro­nache gegrcte, ecc., cii pp. 324 e sgg.
3) G. MAHCOTTI, Cronache segreta, ecc., cit., p. 335.