Rassegna storica del Risorgimento

TOSCANA ; RESTAURAZIONE
anno <1956>   pagina <33>
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Aspetti legislativi della Restaurazione toscana 33
he aumentano le seconde; e che un troppo costante avanzo Unisce sempli­cemente con il dimostrare, alla lunga, che non si sono praticati tutti quei pubblici investimenti che sarebbero invece stati possibili e doverosi al fine di conseguire un maggior benessere della generalità dei cittadini. Tuttavia, in un'epoca in cui, non solo in Italia, ma un poco ovunque in Europa, il disavanzo cronico del bilancio costituiva il vizio fondamentale ed apparen­temente ineliminabile delle finanze statali, l'eccezione della Toscana non può non essere considerata sopra tutto nei suoi aspetti più positivi, al di là delle deficienze che anche in quest'eccezione si potrebbero facilmente rilevare.
Qualora ai voglia dare un rapido sguardo retrospettivo a quelle che furono le linee direttrici della politica legislativa della Restaurazione in Toscana, si è portati a concludere che tale politica si sia caratterizzata non tanto per le singole disposizioni di legge in cui si concretò, quanto per il clima tutto particolare in cui si svolse. Da un punto di vista strettamente legisla­tivo, si deve senza dubbio registrare un netto regresso rispetto all'immediato passato che tanti elementi nuovi e fecondi aveva portato: se si eccettua, e si trattò di un'eccezione di rilevantissima portata, la legislazione commer­ciale, per il resto si ebbe sostanzialmente un ritorno in tutti i campi a quella che era la situazione sul finire del secolo XVIII, dopo le riforme leopol-dine integrate dalle modificazioni ad esse apportate nei primi anni del regno di Ferdinando III. L'esperienza legislativa francese fu per la massima parte posta in oblio e si riconsacrarono tra l'altro l'inferiorità giuridica delle donne e le numerose incapacità di diritto civile dei figli di famiglia, che si sareb­bero invece potute ritenere scomparse per sempre, sopra tutto in un paese in cui il governo aveva dato mostra di saper eliminare anche spontaneamente forme ed istituti ormai superati dalla coscienza nuova dei tempi. Anche l'or­dinamento giudiziario francese, organico ed efficiente, fu distrutto dalle fon­damenta, senza nessun tentativo di assorbirne almeno alcuni tra gli elementi essenziali maggiormente positivi. Del sistema processuale penale napoleo­nico, con tutte le garanzie per l'imputato che esso, pur attraverso la sue mende, presentava, nulla ancora fu conservato. Da tutti questi punti di vista l'opera legislativa della Restaurazione toscana rappresenta senz'altro una decisa involuzione giuridica.
Ma questo stesso processo involutivo ebbe luogo in una cornice incon­sueta per l'Italia dell'epoca, in un clima di relativa tolleranza, di lasciar vivere, quasi di comprensione: poche e sempre limitate, per quanto possibile, le inquisizioni poliziesche, non troppo rigorosa la censura sulla stampa, am­pio il diritto d'asilo offerto ai profughi provenienti dagli altri stati italiani, trasandata sì la pubblica amministrazione, ma non oppressiva dei diritti dei cittadini.
La Toscana scrisse più tardi Massimo d'Azeglio nei suoi ricordi, riferendosi al clima allora vigente nel Granducato viveva sotto una legge non scritta in nessun codice, disarmata d'ogni forza apparente, eppure talmente rispettata ed ubbidita, che non lo è egualmente la Costituzione inglese; poteva veramente dirsi la Magna Carla della Toscana. Le era sogget­to, volesse o non volesse, anche il granduca; e so questi le voleva disubbidire, tutti lo piantavano di fatto e si trovava solo. La formula ufficiale di questa legge non esisteva, si sentiva e si seguiva senza darle la forma della parola. Se dovessi esprimerla, lo farei con queste due: lasciar correre.