Rassegna storica del Risorgimento

1852-1853 ; BELFIORE ; PROCESSI ; CASTELLAZZO LUIGI ; MANTOVA
anno <1956>   pagina <131>
immagine non disponibile

Libri e periodici 1.31
fazione dello maggioranze democraticamente forniamosi di volta in volta, deve mirare.
Per questo è da segnalare con particolare soddisfazione l'iniziativa dell'editore Nisiri-Lischi che ci ha dato la traduzione italiana di un'opera, che, mentre sta al centro della formazione storica della costituzione di Filadelfia del 1787, ne costi-taisce al tempo stesso uno dei più autorevoli, e certamente il più vivo commento: la raccolta, cioè, di quei saggi che, redatti da Hamilton, Madison e Jay a sostegno della ratifica della costituzione da parte dello Stato di New York, vennero riuniti in volume dallo stesso Hamilton con il titolo di The Federalist. Si tratta di 85 6ggU o articoli, rispondenti ad un piano organico ed attentamente' elaborato, in cui ogni aspetto, ogni singolo istituto della costituzione è esaminato, discusso, difeso, talvolta in tono accentuatamente polemico, sempre, però, con rigore di argo­mentazione e con una precisa valutazione storica sia delle circostanze contingenti sia delle necessità a lunga scadenza del popolo americano.
Naturalmente uno degli elementi essenziali, e certamente il più caratteristico ed originalmente nuovo della costituzione di Filadelfia, che gli autori del Fede­ralista tennero a mettere in luce (non bisogna dimenticare a questo proposito che uno di essi, Madison, aveva avuto parte preponderante nella redazione della costituzione), è quello della struttura federale dell'Unione, mirabile creazione dei costituenti americani, che se, da un lato, risolveva concretamente nel più efficace dei modi il problema cruciale di conservare, a ciascuno degli Stati facenti parte della confederazione, la sua individualità e la massima ampiezza dei suoi poteri, pur entro l'ambito di un'autorità superiore, che doveva assicurarne la coesione e la pace, dall'altro, infrangeva quello ch'era stato fino ad allora un dogma comune a tutte le principali teorie politico-giuridiche sullo Stato, vale a dire il principio dell'indivisibilità della sovranità. Quella summa in cives ac subditos legibusque soluta potestas teorizzata nel '500 da Jean! Bodin, ch'era stata sempre considerata un potere che per la sua stessa sussistenza doveva necessariamente conservare intatta la sua unità, fu, invece, suddivisa fra lo Stato federale ed i singoli Stati federali, senza che per questo essa venisse a trovarsi affievolita o comunque com­promessa nella sua natura particolare di supremo potere d'imperio sui cittadini. Ma la struttura federale era considerata necessaria dagli autori del Federalista, non solo per armonizzare gli interessi eventualmente contrastanti dei singoli Stati e cementare più saldamente la loro unione, ma anche e non meno per garantire in maniera ancor più adeguata le libertà dei cittadini contro ogni possibile arbitrio ed ogni illecita interferenza sia da parte del governo centrale sia di quello dei governi locali, e ciò in quanto l'uno e gli altri, controllandosi a vicenda, avreb­bero impedito qualsiasi lesione dei diritti individuali: In una Confederazione, poi, si può dire senza tema di esagerazione che il popolo è effettivamente padrone del ano destino. Dato che un potere è sempre avverso ad un altro potere, il governo centrale sarà sempre pronto a contenere l'eccesso dì potere dei governi statali mentre questi dal canto loro, terranno un identico comportamento nei riguardi del governo centrale. Il popolo gettandosi dall'una o dall'altra parte della bilancia ne determinerà poi la preponderanza. Se poi i suoi diritti verranno negletti da unjo dei due poteri, esso potrà sempre contare sull'altro come strumento di restaurazione. Si tratta, come si vede, di una estensione od un campo più vasto della teoria della separazione dei poteri come principale e più efficace salvaguardia delle libertà dei cittadini: ottenuta non più soltanto attraverso il controllo reciproco tra potere esecutivo, legislativo e giudiziario, ognuno dei quali ha il compito di impedire qualsiasi straripamento degli altri al di là dei limiti costituzionalmente assegnatigli, ma altresì attraverso la divisione della sovranità fra Stato federale e Stati membri, fra centro e periferia, in modo da stabilire un sistema di equilibrio, di freni e conirofrcni, tale da assicurare ad ogni cittadino, con la massima efficacia, il pacifico godimento del suoi diritti e delle sue libertà. U mezzo migliore (è