Rassegna storica del Risorgimento
CLERO ; SICILIA ; GIURISDIZIONALISMO
anno
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1956
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pagina
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271
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La questione della liquidazione dell'asse, ecc. 271
ohe aveva giustificate le critiche al decreto del 2 giugno da parte dell'elemento liberale moderato, *) determinava ora, nel periodo in cui la portata e la estensione dei tumulti richiedevano le repressioni poi ordinate dal Governo rivoluzionario, una generale proposta di censuazione dei benifondi ecclesiastici a favore dei nullatenenti. U Consiglio civico di Salerai, ed in seguito quelli di Mazara e dei comuni di altre provincie, emettevano deliberazioni conformi al desiderio dei siciliani, specialmente delle provincie di Girgcnti, Trapani e Catania, ove per l'ampiezza dei territori ecclesiastici e per accresciuta esperienza agraria se ne sentiva più il bisogno. Si constatava, anzi, a Salemi, che su 14 mila abitanti e 2880 famiglie, un migliaio mancavano di qualunque più piccola proprietà o ne possedevano in pochi casi una così piccola frazione da reputarsi come nulla. Ciò ad indicare proprio che si voleva la distribuzione della terra ai nullatenenti, la cui indigenza comprometteva la sicurezza interna e perpetrava la frattura fra proprietari e proletari. s)
Reclamato quindi dai municipi, preteso dagli esponenti democratici reso necessario dalla minaccia costituita dai moti contadini, veniva approvato il decreto del 18 ottobre 1860, preparato da quello del 4 ottobre che aboliva le decime personali ed ordinava la conversione in denaro di tutte le prestazioni, la cui corresponsione era prevista in natura.3) Richiamandosi a quello borbonico del 19 dicembre 1838, il decreto prodittatoriale disponeva che Tutti i fondi rurali ed urbani di padronato regio, o laicali, o di pertinenza del patrimonio regolare, e sotto qualunque titolo posseduti da abati, prelati, beneficiari, prebendari, nonché da conventi, monasteri, chiese, ed in generale da qualsiasi corporazione o luogo ecclesiastico venissero dati a censo con il sorteggio in quote da una a due salme, e con il sistema della subasta per quote maggiori fino a sei salme. Il regolamento relativo del 3 novembre stabiliva, tra l'altro, che ogni aspirante non potesse prendere a censo più di una quota; che dovessero essere respinte le offerte avanzate sotto il nome di terzi; che si dovesse impedire il cumulo dei lotti.4)
Osteggiato e ritardato dagli stessi membri del Governo prodittatoriale, il decreto era stato approvato grazie alla insistente azione di Saverio Friscia, come egli stesso affermava successivamente in una lettera inviata a Francesco Guardione. 5) Esso, comunque, rimasto poi ineseguito dal Governo italiano, dati i criteri democratici ai quali si ispirava, coronava per il momento le aspettative dei rivoluzionari siciliani; nonostante che la sua attuazione nelle forme prescritte, cioè staccata da un indispensabile prestito fiduciario,
*) F. S. ROMANO, op. ci*., p. 240.
2) Estratto del 23 articolo a*eì Verbale della seduta del Consiglio civico di Saloni del I9 agosto 1860, in S. CORLEO, Storia dell'enfiteusi dei terreni ecclesiastici di Sicilia, Palermo, 1871, pp. 35-37, Appendice. V. poro F. S. ROMANO, op. ci*., pp. 198-199.
3) Decreto Prodittatoriale 4 ottobre 1860, n. 228, conformato poi con il R. Decreto 19 mano 1864, n. 1788, eoa alcune modificazioni, in S. COHI.EO, op. cu., rispettivamente pp. 209-12, 208-9, Appendice', v. puro le pp. 154-8.
4) Decreto'Prodittatoriale 18 ottobre 1860, n. 270, t Regolamento relativo del 3 novembre 1860, in S. CORCEO, op. eh., pp. 38-45. Per i precedenti, v. S. COELEO, op. eit., pp. 215-221; - SCADUTO, Stalo e Chiesa nelle due Sicilie dai Normanni ai giorni nostri, Palermo, 1887,
passim.
5) Lettera di S JPrikda a F. Guardione, Sciacca, 17 dicembre 1882, in F. GUARDIONE,
Saverio Frieda, Napoli, 1913, pp. 91-102.