Rassegna storica del Risorgimento
CLERO ; SICILIA ; GIURISDIZIONALISMO
anno
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1956
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pagina
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273
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La questióne della liquidazione dell'asso,, ecc. 273
toro. All'opinione dei liberali e dei democratici, che affermavano la necessità dell'abolizione della manomorta ecclesiastica e la immissione di quell'ingente ricchezza nella vita economica, J> i clericali, sulle basi della storia e dei canoni, opponevano Pinviolabilc diritto di proprietà della Chiesa.2) Il dissidio si ripercuoteva evidentemente nella pubblica opinione, dando corpo da un lato ad una esasperazione dell'anticlericalismo, determinando dall'altro preoccupazioni di natura religiosa ed economica insieme, nel popolo minuto ed in parte della piccola borghesia siciliana.
Sul secondo punto, le contrastanti tesi caratterizzavano le istanze sociali dei braccianti agricoli e dei contadini piccoli proprietari e quelle degli agrari e degli speculatori. Fra questi due grandi gruppi sociali oscillava la media borghesia siciliana, scarsa di numero, specialmente nelle campagne, e povera d'idee e di iniziative proprie. Con la norma della piccola quotizza-' zinne e del sorteggio dei lotti, il decreto prodittatoriale del Morclini aveva tenuto conto delle aspirazioni dei nullatenenti e delle opinioni dei democratici, per i quali i beni di manomorta dovevano essere restituiti ai comuni, perchè procedessero alla loro censuazione a favore del popolo siciliano, "vietando il monopolio della terra in poche mani. 3) Alle preoccupazioni di natura municipale e popolare dei democratici, i liberali opponevano le esigenze della finanza statale ed i principi dell'economia liberale, secondo cui solo i possessori di denaro avrebbero potuto beneficiare, migliorare e coltivare i fondi ecclesiastici. Perciò, la liquidazione dei beni di manomorta avrebbe dovuto favorire i grossi proprietari ed i medi e piccoli agricoltori: ai primi attribuendo i latifondi, ai secondi i terreni più vicini all'abitato, tanto per poter esservi più da presso la famiglia dell'agricoltore, quanto per poter recare con minor dispendio i prodotti al prossimo mercato. 4)
H massimo rappresentante di questa seconda tesi, l'on. Simone Corico, nominato nel 1863 Soprintendente alle commissioni circondariali per la enfiteusi dei benifondi rurali ecclesiastici di Sicilia,5) chiariva che la legge del 10 agosto 1862 non poteva avere lo scopo di dar terra a coltivare ai poveri braccianti, i quali, mancando di ogni capitale e dovendo soltanto affidarsi sul prestito, o non potrebbero mai ben coltivare e quindi dovrebbero tosto o tardi dimettersene, o dovrebbero esserne espropriati dai creditori, appenac-chè i due primi cattivi raccolti li mettessero in istato di non poter soddisfare. L'effetto benefico, che la detta legge deve pure spargere su questa classe laboriosa e tanto degna del pubblico interesse, è quello di accrescersi proporzionalmente, come già lo veggiamo, il suo salario; e poiché essa si avvezzerà al risparmio mercè la istruzione, sarà in grado a suo tempo di partecipare
1) Al pròno Parlamento d'Italia. Poche parola sui beni Bccleuiastìcl di G. C. P., Palermo, 1861; G. MACIIÌ, LO Stato e la religione, Palermo, 1862 (citi, quest'ultimo da F. S. ROMANO, op. cit., p. 242). Ma, per l'opinione dei liberali è sufficiente C. A. IKMOI.O, Cltiésa e Stato in Italia negli ultimi conto amò, latino, 1949, pp. 217 sgg.
2) Ì/L GALEOTTI, Delia proprietà nccleaiustica, Palermo, 1862 (cit. da F. ROMANO, op. cU., pp. 241-2); S. CnmwttiJ.r, Sutto proprietà dei boni ecclesiastici di Sicilia, Messina, 1863, ohe trutta la questiono dal punto di vista giuridico; Sullo incameramento. Avvertenze, Palermo, 1864.
3) F. S. ROMANO, op. cit., pp. 240 sgg. e lo pubblicazioni ivi cit.
4) Cfr. per tutti S. CoBEBO, Storia dell'enfiteusi, cit., passim (il brano e riportato a pp. 324-326 della stessa opera del Corico).
5) S. CORLEO, op. aii., p. 96, Appendice.