Rassegna storica del Risorgimento

CLERO ; SICILIA ; GIURISDIZIONALISMO
anno <1956>   pagina <273>
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La questióne della liquidazione dell'asso,, ecc. 273
toro. All'opinione dei liberali e dei democratici, che affermavano la necessità dell'abolizione della manomorta ecclesiastica e la immissione di quell'ingente ricchezza nella vita economica, J> i clericali, sulle basi della storia e dei canoni, opponevano Pinviolabilc diritto di proprietà della Chiesa.2) Il dissidio si ripercuoteva evidentemente nella pubblica opinione, dando corpo da un lato ad una esasperazione dell'anticlericalismo, determinando dall'al­tro preoccupazioni di natura religiosa ed economica insieme, nel popolo minuto ed in parte della piccola borghesia siciliana.
Sul secondo punto, le contrastanti tesi caratterizzavano le istanze so­ciali dei braccianti agricoli e dei contadini piccoli proprietari e quelle degli agrari e degli speculatori. Fra questi due grandi gruppi sociali oscillava la media borghesia siciliana, scarsa di numero, specialmente nelle campagne, e povera d'idee e di iniziative proprie. Con la norma della piccola quotizza-' zinne e del sorteggio dei lotti, il decreto prodittatoriale del Morclini aveva tenuto conto delle aspirazioni dei nullatenenti e delle opinioni dei democra­tici, per i quali i beni di manomorta dovevano essere restituiti ai comuni, perchè procedessero alla loro censuazione a favore del popolo siciliano, "vietando il monopolio della terra in poche mani. 3) Alle preoccupazioni di natura municipale e popolare dei democratici, i liberali opponevano le esigen­ze della finanza statale ed i principi dell'economia liberale, secondo cui solo i possessori di denaro avrebbero potuto beneficiare, migliorare e coltivare i fondi ecclesiastici. Perciò, la liquidazione dei beni di manomorta avrebbe dovuto favorire i grossi proprietari ed i medi e piccoli agricoltori: ai primi attribuendo i latifondi, ai secondi i terreni più vicini all'abitato, tanto per poter esservi più da presso la famiglia dell'agricoltore, quanto per poter recare con minor dispendio i prodotti al prossimo mercato. 4)
H massimo rappresentante di questa seconda tesi, l'on. Simone Corico, nominato nel 1863 Soprintendente alle commissioni circondariali per la enfi­teusi dei benifondi rurali ecclesiastici di Sicilia,5) chiariva che la legge del 10 agosto 1862 non poteva avere lo scopo di dar terra a coltivare ai poveri braccianti, i quali, mancando di ogni capitale e dovendo soltanto affidarsi sul prestito, o non potrebbero mai ben coltivare e quindi dovrebbero tosto o tardi dimettersene, o dovrebbero esserne espropriati dai creditori, appenac-chè i due primi cattivi raccolti li mettessero in istato di non poter soddisfare. L'effetto benefico, che la detta legge deve pure spargere su questa classe laboriosa e tanto degna del pubblico interesse, è quello di accrescersi propor­zionalmente, come già lo veggiamo, il suo salario; e poiché essa si avvezzerà al risparmio mercè la istruzione, sarà in grado a suo tempo di partecipare
1) Al pròno Parlamento d'Italia. Poche parola sui beni Bccleuiastìcl di G. C. P., Palermo, 1861; G. MACIIÌ, LO Stato e la religione, Palermo, 1862 (citi, quest'ultimo da F. S. ROMANO, op. cit., p. 242). Ma, per l'opinione dei liberali è sufficiente C. A. IKMOI.O, Cltiésa e Stato in Italia negli ultimi conto amò, latino, 1949, pp. 217 sgg.
2) Ì/L GALEOTTI, Delia proprietà nccleaiustica, Palermo, 1862 (cit. da F. ROMANO, op. cU., pp. 241-2); S. CnmwttiJ.r, Sutto proprietà dei boni ecclesiastici di Sicilia, Messina, 1863, ohe trutta la questiono dal punto di vista giuridico; Sullo incameramento. Avvertenze, Palermo, 1864.
3) F. S. ROMANO, op. cit., pp. 240 sgg. e lo pubblicazioni ivi cit.
4) Cfr. per tutti S. CoBEBO, Storia dell'enfiteusi, cit., passim (il brano e riportato a pp. 324-326 della stessa opera del Corico).
5) S. CORLEO, op. aii., p. 96, Appendice.