Rassegna storica del Risorgimento
CLERO ; SICILIA ; GIURISDIZIONALISMO
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1956
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Gino Cerrìto
tarie, le distruzioni delle migliorie esistenti nei fondi assegnati a nullatenenti e altri motivi, ai quali abbiamo già fatto cenno, concorsero a ridurre no te vomì ente ciò che gli enti conservati ed il demanio avrebbero dovuto ricavare.
E ancora pia modesti furono per le finanze dello Stato i profitti dei beni ecclesiastici di Sicilia non sottoposti a censo, perchè coperti di benefici, é messi in vendita in virtù, della legge del 15 agosto 1867, nella compilazione della quale era prevalso un intento puramente fiscale. l) Fa d'uopo riconoscere scrive, infatti, il Corbino che effettivamente lo Stato non ritrasse dalla vendita ... tutto quell'utile che in condizioni normali avrebbe potuto ritrarne, e ciò sia per circostanze contingenti, che per necessaria conseguenza del sistema d'alienazione. Gettata sul mercato una cosi enorme massa di terreni, superando l'offerta dei medesimi la potenza d'acquisto dei privati cittadini, si dovette inevitabihnente determinare un forte abbassamento dei prezzi delle terre. 2) La stessa maggiorazione delle aste venne in genere assorbita dagli abbuoni concessi ai compratori sogli anticipati pagamenti dei lotti.3)
Per i comuni siciliani, poi, gli utili furono addirittura irrisori. Ad essi, con la legge del 7 luglio 1866, era stato concesso il quarto della rendita dei beni delle corporazioni religiose soppresse, con il vincolo di impiegarlo in opere di pubblica utilità. Sopravvenuta la legge del 15 agosto 1867, sulla rendita iscritta a favore dei comuni veniva imposta una tassa straordinaria del 30 per cento, applicata con valore retroattivo. Date pertanto le deduzioni prescritte (cioè, il 5 per cento per spese di amministrazione sulle rendite immobiliari, il 30 per cento di tassa stabilita dalla legge per la liquidazione dell'Asse ecclesiastico, l'importo delle tasse di ricchezza mobile e di manomorta, il 5 per cento per spese di amministrazione sulle rendite mobiliari, l'importo della quota proporzionale delle pensioni, degli oneri religiosi ecc.), i comuni rimasero privati dei contributi occorrenti a soddisfare le molte pubbliche necessità. 4) Anzi, alcuni di essi restarono in debito verso lo Stato delle poche anticipazioni già riscosse, subito dopo l'emissione della legge del 7 luglio 1866. 5) A tal proposito, nella seduta consiliare del 18 settembre 1880, il sindaco di Messina concludeva: ce Si, o Signori, non pur siamo creditori, ma debitori al Fondo per il culto; siamo tenuti a rifondere L. 23.468,22, e dobbiamo esser lieti che ancora non ci chiama in giudizio. e)
1) Vedi la Legge 15 agosto 1867, n. 3848, in 6. SAREDO, op. cil., voi. 1. Cfr. ancho S. COHLEO, Storia* cit.. pp. 149-152; 6. C BERTOZZI, /Votino storiche e statistiche sul riordinamento dell'asse ecclesiastico, in Annali di Statistica* serie II, voi. IV, p. 16 e sg.; A. C. I EMULO, op. cit., pp. 255 sgg.
Molto interessanti le discussioni parlamentari sul progetto, poi legge 15 agosto 1867* in Arri PARLAMENTARI CAMERA, tornate del 5-28 luglio 1867. Contro la proposta di legge, v. il discorso di Vito D'OudesKeggio, tenuto nella tornata del 12 loglio 1867.
2) E. COIIMINO, Annali, cit.* p. 267.
3) E. COHHINO, Annali, cit., voi. 2, p. 820.
4) Le opere pubbliche in Sicilia. Estratto della relazione dalla giunta per l'inchiesta sulle-Condizioni della Sicilia* in L. FRANCOETTI, Condizioni politiche e amministrative della Sicilia* Firenze, 1876, pp. 339-41, Appendice.
5) N. COLAJANNI, Settentrionali e Meridionali* Palermo, 1898, pp, 34 sgg.
6) Cfr. gli ATTI DEL CONSIGLIO COMUNALE DI MESSINA* tornata del 18 settembre 1880.