Rassegna storica del Risorgimento
DUE SICILIE (REGNO DELLE) ; LEGISLAZIONE ; CONTENZIOSO AMMINIST
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1956
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Carlo Chi sai berti
Alla prima Aula erano riservate in primo luogo tutte le cause in quibus fiscus attor sive reus fueritt vel de eius interesse agatur, e, secondariamente, quelle di carattere feudale purché inter fiscum ac baronetti quaestio agitatur; a queste si aggiungevano le controversie amministrative, civili o penali riguardanti i funzionari regi incaricati della gestione delle resfiscales, quelle inerenti agli iura regalia 0 al patrimoni um principia, quelle che riguardassero i dipendenti dello stesso tribunale per motivi inerenti al rapporto di impiego o al servizio, e infine, le cause delle università prò credi tori bus satis-jaciendis, prò annona, prò catasto ac vectigalibus universitatimi, prò dentami iure obtinendo. La seconda Aula era, invece, competente per quelle cause civili o criminali che riguardassero i tributi, le dogane, il gioco del lotto, sempre di gran moda nelle provincie napoletane, e i beni allodiali del re soggetti airauiministrazionc dell'Intendente generale, quando questi dichiarasse essere la materia contenziosa e, quindi, di competenza del tribunale amministrativo. Nella terza Aula, ci informa sempre il Basta, agitantur caussae discussionis status universitatum, revisionis rationum, tum quae articu-los incidentes continent in negotitiis, ubi de fisci interesse agitur. E a questa competenza propria, la terza Aula aggiungeva anche lo svolgimento di una funzione sussidiaria nei confronti della prima, ove questa fosse oberata di lavoro ed impossibilitata a svolgere da sola le proprie funzioni. ')
In realtà, questa doveva costituire un'eventualità abbastanza frequente, ove si pensi alla facilità con la quale venivano portate in giudizio le controversie nel regno di Napoli per il carattere estremamente litigioso della popolazione, reso ancora più grave dalla piaga del pagliettismo dilagante nel regno alla fine del Settecento.2)
Era stato per questo motivo che Ferdinando IV di Borbone aveva cercato di snellire il lavoro delle diverse Aulae o Ruote, ammettendo una maggiore elasticità delle rispettive competenze e potenziando la struttura della prima sezione di questo tribunale amministrativo.3) Né era stata solo questa rinnovazione del sovrano, che anzi aveva fatto stabilire due nuovi principi di carattere giurisdizionale, innovando così la prassi giudiziaria del regno. In primo luogo, ordinò che i beni patrimoniali del re, distinti dai beni della Corona, fossero soggetti alla giurisdizione della Regia Camera e che le controversie che li riguardavano, prima assoggettate alla competenza del Tribunale degli Allodiali, fossero giudicate dalla seconda Aula. Secondariamente, poi, stabilì che tutti i funzionari dipendenti dalla Camera Reale, dal Sacro Regio Consiglio e dalla Regia Camera, fossero assoggettati alla giurisdizione di quest'ultimo tribunale e non più, come per l'innanzi secondo una prammatica del 1738, alla giurisdizione del giudice ordinario.4)
1)G. BASTA, Institutiónum iuria public! neapolittmi libri tre*, Napoli, 1793, tomo I, pp. 87 e sgg. L'importanza del trattato del Basta nella storia della dottrina del diritto pubblico del regno meridionale è stata recentemente messa in evidenza da A. SALADINO, IVofo per urta storio delle amministrusioai civili e finanziarie del Regno dotte Due Sicilia, pp. 7-8, estr. da Notisi* degli Archivi di Stato, anno XIV, n. 3, settembre, dicembre 1954.
:;) Su questo fenomeno cfr. M. RICATTI, Un illuminista trentina del secolo 18: Carla Antonio Piloti, Firenze, 1923, pp. 77 e Hgg., e il mio studio su La giurisprudenza italiana nel pensiero di Melchiorre Delfico, in Rivista italiana per lo scienze giuridicità, voi. VII, serie III (1954-55).
3) Jf, VAtUPrTA, Delle leggi del Regno napoletano, Napoli, 1797} parte III, p. 121.
*) N. VALLETTA, op. cit., parta III, pp. 123-125.