Rassegna storica del Risorgimento
DUE SICILIE (REGNO DELLE) ; LEGISLAZIONE ; CONTENZIOSO AMMINIST
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1956
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Per la storia del contenzioso amministrativo 685
/.ione dei poteri e sancito quello della loro completa indipendenza; cosicché si negava l'ingerenza dei tribunali nelle cose della pubblica amministrazione e si dichiarava incostituzionale ogni atto dell'autorità giudiziaria tendente ad intralciare e a sospendere Fazione amministrativa. I giudizi sulla legittimità dell'azione amministrativa erano, quindi, deferiti alla pubblica amministrazione, le cui autorità, con gli stessi riti e con i medesimi procedimenti con i quali provvedevano agli atti amministrativi, esercitavano una specie di giurisdizione di legittimità sulle materie di amministrazione contenziosa.
Questo sistema, come è stato bene messo in rilievo dal Bussi,J) si ispirava direttamente alla teoria della assoluta separazione dei poteri, quale era stata formulata dal Montesquieu e quale le prime carte costituzionali rivoluzionarie avevano cercato pedissequamente di imitare in Francia come negli altri paesi ove la rivoluzione aveva trionfato. 2) Nessuna meraviglia, quindi, se Mario Pagano nel suo Rapporto del Comitato di legislazione al Governo Provvisorio della Repubblica Napoletana aveva scritto; La ripartizione ed armonica corrispondenza de' poteri fu nella costituzione francese eccellentemente stabilita; onde abbiamo esattamente camminato per le sue tracce, eccetto poche mutazioni.3) Troviamo così ripetute nella costituzione napoletana del Novantanove le norme della costituzione francese dell'anno III sulla separazione dei poteri e sul divieto dell'autorità giudiziaria di ingerirsi nelle questioni amministrative.
Il progetto di Mario Pagano dichiara, infatti, espressamente: Le funzioni giudiziarie non possono essere esercitate né dal potere esecutivo .né dal corpo legislativo e stabilisce: I giudici non possono mescolarsi nell'esercizio del potere legislativo, né fare alcun regolamento. Non possono arrestare o sospendere l'esecuzione di ninna legge, né citare dinanzi a sé gli amministratori per ragioni delle loro funzioni . *)
La sostanziale differenza tra il progetto napoletano e la costituzione francese consisteva nella più netta garanzia della separazione dei poteri, riposta da Mario Pagano nell'istituzione dell'Eforato, speciale corpo giudiziario incaricato del giudizio sulla legittimità costituzionale delle leggi in una visione così ampia da comprendere il potere di esaminare e giudicare dei conflitti e degli eventuali eccessi di potere commessi dai diversi organi costituzionali. In sostanza, mentre la costituzione francese dell'anno III lasciava nel vago e nel generico il controllo sulle eventuali violazioni del principio della separazione dei poteri, che, come abbiamo visto, stava alla base del nuovo sistema amministrativo contenzioso, Pagano affidava ad uno speciale organo costituzionale il compito di vigilare sull'osservanza di questo principio fondamentale e di cassare ed annullare gli atti di
i ) E, Bussi, Per la storio dei conflitti giurisdizionali, in Rivista di storia del diritto ita~ liana, anno XIII, n. 2, maggio-agosto 1940, pp. 212-252.
2) Per l'applicazione del principio nella Repubblica Cisalpina, efr. M. ROBERTI, Milano capitale napoleonica: la formaziona di una Stalo moderno, Milano, 1947, voi. ti, pp. 115 e
Bgg., e pp. 283 e sgg. *
3) Rapporto del comitato di Legislazione al Governo provvisorio, premosso alla Costituzione napoletana del 1799, in Raccolta delle costituzioni italiane, Torino, 1852, voi. II, p. 57.
*) Art. 201-202 dolio costituzione napoletana del 1799.