Rassegna storica del Risorgimento

DUE SICILIE (REGNO DELLE) ; LEGISLAZIONE ; CONTENZIOSO AMMINIST
anno <1956>   pagina <686>
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Carlo Ghisalberti
quell'organo dello Stato che avesse esercitato le sue funzioni con eccesso di potere.1)
H controllo sulle rispettive competenze delle diverse istituzioni costi­tuzionali era quindi assai più netto e preciso che nelle altre carte del periodo rivoluzionario, come si può notare anche dal paragone con quanto si era fatto in materia nella Repubblica Cisalpina. Ivi si era deciso che i conflitti di attribuzione tra le autorità giudiziarie ed aniministrative fossero rimessi alla decisione del potere esecutivo, che veniva con questo ad avere una pre­minenza assai netta su quello giudiziario per le materie di incerta attribu­zione come competenza) Con l'istituzione dell'Eforato la prevalenza del-Pesecutivo, insita nel sistema, era fortemente temperata da un invalicabile limite costituzionale posto a garanzia della costituzione. Ma il timore di eccessi del potere esecutivo non era il solo, che, anzi, i legislatori del Novantanove napoletano paventavano soprattutto la prevalenza dell'auto­rità giudiziaria in materie di carattere amministrativo, prevalenza pur­troppo tradizionale a Napoli, dove l'esempio della Regia Camera mostrava costante l'inframmentenza dei giudici nell'azione amministrativa.
Nel dettare, quindi, le norme costituzionali sulla separazione dei po­teri e sui conflitti, Pagano ricordava i difetti del sistema della Sommaria, nel quale la prevalenza deU'elemento togato rendeva estremamente pesante la procedura e malamente tutelabili gli interessi del fisco, malgrado la pre­senza di un sua rappresentanza legale.3)
L'Avvocato del Fisco presso la Regia Camera stava a garantire l'in­teresse pubblico, a tutela del quale, come ci ricorda il Valletta, parafrasando e traducendo il testo di una assai antica prammatica, era stabilito che sia nulla la sentenza ad esso contraria, se non sia il suo avvocato nella causa intervenuto.4) Principio, questo, derivato dal diritto romano ed introdotto dagli Aragonesi nell'ordinamento della monarchia meridionale: Item mandai Regia Maiestas. quod in caussis in quibus tangitur interesse Regii Fisci, non possit aliquo modo procedi, non requisito Advocato, seu Procuratore Regii Fisci. In quibus caussis idem Advocatus seu Patronus Regii Fisci, semel, bis
1) Art. 368 della costituzione napoletana del 1799. In particolare sulPEforato nel pen­siero di Mario Pagano, cfr. G-. SOLARI, L'attività legislativa di Mario Pagano nel governo repub­blicano del 1799 a Napoli, Torino, 1934, pp. 70 e sgg.; G. D'EUFEMIA, La censura e Veforato nel progetto di costituzione di Mario Pagano, in Annali detta Facoltà dì giurisprudenza deWuniver~ sìtà di Bari, 1947, voi. 7-8, pp. 141-151.
2) Cfr. il Proemio detta Legge di organizzazione delle municipalità, presentata dal gen. N. BONAPABTB al Direttorio della Cisalpina il I Termidoro anno V (18 luglio 1797), in Raccolta ordini ecc., ed. VELADINI, voi. IH, 1797, p. 72: la caso di conflitto di attribuzione tra le auto­rità giudiziarie ed amministrative si soprassederà fino alla decisione del Ministro confermata dal Direttorio esecutivo che ne farà rapporto, se v'ò bisogno, al Corpo legislativo. H Direttorio esecutivo e tenuto in questo catto a pronunciarsi entro un mese. I corpi amministrativi po­tranno indirizzarsi direttamente al Corpo legislativo per ottenere una legge. In materia di esecuzione seguiranno l'ordine prescritto dalla Costituzione. Si trattava di un riferimento al testo degli artt. 202-203 della costituzione cisalpina del 1797, analoghi a quelli sopra itati della costituzione napoletana.
3) VALLETTA, op. cit., parte III, p. 121, sulla prevalenza dell'elemento togato nella
Regia Camera.
4) N. VALLETTA, op. cit., parte III, p. 122.