Rassegna storica del Risorgimento
DUE SICILIE (REGNO DELLE) ; LEGISLAZIONE ; CONTENZIOSO AMMINIST
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1956
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Per la storia del contenzioso amministrativo 687
et iterum audiri debeat,1) La sentenza pronunciata nell'assenza del rappresentante del Fisco era valida solo nell'ipotesi in cui fosse stata a quello favorevole, giacché era principio generale del diritto pubblico del regno quello della validità della sentenza favorevole al Fisco, anche se pronunciata in assenza del suo legale rappresentante, e ciò per l'assenza di quell'eve/ttus damni che solo avrebbe giustificato la richiesta di annullamento della sentenza da parte dell'amministrazione. "ì
Malgrado questa norma posta a garanzia della pubblica amministra* zione, i riti e la storia della Regia Camera avevano rivelato chiaramente, come si è visto, l'inefficienza ed i pericoli insiti nella creazione di organi investiti al tempo stesso di funzioni amministrative e giudiziarie, senza che fossero dotati di una effettiva autonomia nei confronti dei diversi poteri dello Stato.*Per questo motivo il primo atto del Governo provvisorio della Repubblica napoletana del Novantanove, prima di accingersi ad attuare le norme della costituzione fu quello di sopprimere la Regia Camera.3' Il tempo mancò a Pagano per attuare la creazione delle nuove istituzioni amministrative e giudiziarie, che aveva progettato in sede di applicazione della costituzione, restata allo stato di disegno.4)
Sappiamo soltanto che la soluzione francese, rafforzata dall'istituzione dell'Eforato, era apparsa ai legislatori del Novantanove quanto di meglio si potesse avere in materia, lasciando completamente nelle mani del potere esecutivo le materie oggetto del contenzioso amministrativo e nelle mani del potere giudiziario quelle oggetto del contenzioso giudiziario, garantendo, però, in sede costituzionale i precisi limiti di esercizio dei poteri dei diversi organi dello Stato.
4. Poco tempo dopo la rivoluzione del Novantanove e i disegni di completo rinnovamento della struttura costituzionale e amministrativa dello Stato meridionale fatti dal Comitato di legislazione di quella Repubblica, Giuseppe Zurlo presentò al sovrano reintegrato sul trono quella interessantissima Memoria relativa alla riforma dell'attuale sistema di pubblica economia ed allo stabilimento delle intenderne provinciali, che è stata adesso parzialmemte pubblicata dal Villani. s> Rinviando per quello che concerne la parte economica e finanziaria della memoria a quanto ha scritto con molta acutezza lo stesso Villani,6) preferiamo soffermarci sui particolari giuridico-amministra tivi riguardanti gli aspetti tecnici ed istituzionali connessi alla riforma progettata dallo Zurlo.
Questi, come gli altri critici del sistema amministrativo e finanziario che aveva al vertice la Regia Camera, partiva dalla considerazione della impossibilità e della incapacità di quell'istituzione allo svolgimento dei compiti inerenti alle sue attribuzioni, sia per le difficoltà di rivedere i conti delle università del regno, sia, ancora, per l'assurdità di governare la pub-
1) prag. 16 de off. Prue. Cociori*. Cfr. su questo testo V. RAP0EA, op. cit., voi. I, pi 358; DE Ionio, op. àki voi. Il, pp. 291 agg.
2) F. TUl'Ol.LA. Op. CÌt lOC flit,
3) C. DB NICOLA, Diario napoletano, parto!, Napoli, 1906, p. 179 melata 12 giugno 1799.
4) C. DB NICOLA, Diario napoletano, oh., patte I, p. 181.
5) P. VIDAJJI, op. cif.. pp. 85 e Bgg.
6) P. Vthum, op. ci*., pp. 54 e sgg.