Rassegna storica del Risorgimento

DUE SICILIE (REGNO DELLE) ; LEGISLAZIONE ; CONTENZIOSO AMMINIST
anno <1956>   pagina <688>
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Carlo Ghisàlberti
blica economia nello sue entrate e nelle sue spese dal centro anzichi1 dalle circoscrizioni locali pia direttamente interessate e, quindi, in condizioni più idonee per controllare i propri affari finanziari e tributari. Affermava, quindi, lo Zurlo:Tutto ciò porta la necessità di togliere alla Camera tutta l'economia, di stabilire delle intendenze provinciali con buone istruzioni, stabilirvi in Napoli una vigilanza ed una sopraintendenza, e dopo aver sba­razzata la Camera di tutti questi rami economici, stabilirvi e riunirvi la di­scussione di tutti gli affari contenziosi che devono formare la sua vera e grande occupazione. Coerentemente con questo principio affermava la necessità che alla Regia Camera restasse soltanto la competenza di trattare 1) le cause fiscali; 2) le cause delle università o che siano attrici o che siano ree convenute colla deroga di qualunque privilegio di foro; 3) le cause di capi di gravame tra i baroni e le università; 4) le cause dei baroni che ora sono rami fiscali, escluse solo le esecutive che si trattano dai delegati e sulle quali sarà prescritta una forma particolare. ') Non è chi non veda, quindi, come, a parte le controversie in materia feudale e quelle destinate ad es­sere giudicate da fori privilegiati, sarebbero rientrate nella competenza della Regia Camera le cause di carattere amministrativo o fiscale, che essa avrebbe potuto conoscere e giudicare alla stregua dei moderni tribunali ammini­strativi, libera da ogni impegno di natura diversa da quella contenziosa. Il piano dello Zurlo non prevedeva, però, l'istituzione di organi am­ministrativi locali investiti della giurisdizione contenziosa. Il regno di Na­poli doveva, si, essere diviso in dodici Intendenze provinciali, ma questa suddivisione avrebbe avuto scopi puramente finanziari ed economici, come già aveva auspicato il Calanti, 2) ma non avrebbe dovuto completarsi con l'istituzione di collegi giudicanti in materia amministrativa come invece si farà nel decennio francese. Che, infatti, come bene ha messo in rilievo il Villani, l'istituzione delle Intendenze provinciali proposta dallo Zurlo e la loro dipendenza dalla Segreteria d'azienda limitava la portata della riforma al campo puramente finanziario e contabile, non investendo, invece, l'orga­nizzazione amministrativa e giurisdizionale come sarà fatto poi da Giù-, seppe Bonapartc e da Gioacchino Murat. 3) Pertanto la maggiore importanza della riforma proposta sarebbe stata, a nostro avviso, quella conseguente al mutamento della competenza della Regia Camera e alla limitazione al campo puramente contenzioso amministrativo delle sue funzioni sino a quel momento assai più vaste, dato che l'origine della tutela finanziaria sugli enti locali da parte degli Intendenti mostrava un sicuro collega­mento con quanto si era già fatto da lunghissimo tempo in Piemonte.4)
Il fallimento degli intenti riformistici dello Zurlo lasciò il regno nelle stesse condizioni nelle quali si era ritrovato alla vigilia del Novantanove. Toccò, invece, al decennio francese il compito di rinnovare radicalmente la pubblica amministrazione e di creare nuove istituzioni e nuove strutture per garantire il funzionamento della giustizia amministrativa.
*) A. S. N. (Archivio di Stato di Napoli), Affari uteri, fascio 3609.
2) 6. AL GALANTI, op. aie, ìoe. oit.
3) P. VnAm, op. cit., pp. 78-79.
*) C. SCBUPFZR, / precedenti storici del diritto amministrativo vigente in Italia, in V. E. ORLANDO, Trattato di diritto amministrativa, Milano, 1900, voi. I, pp. 1089 e agg.