Rassegna storica del Risorgimento

DUE SICILIE (REGNO DELLE) ; LEGISLAZIONE ; CONTENZIOSO AMMINIST
anno <1956>   pagina <689>
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Per la storia del contenzioso amministrativo 689
5. - Gli studi dello Sciupa, del Hambaud e della Valente *) hanno mo­strato la portata e la natura delle riforme amministrative avvenute nel regno durante il decennio francese. Noi intendiamo limitarci a mettere in luce i caratteri essenziali dell'organizzazione del nuovo sistema di giustizia am­ministrativa quale era stato importato nel regno di Napoli dalla Francia napoleonica.
Si attuò nel Mezzogiorno d'Italia una sorta di recezione del diritto am­ministrativo francese ad opera dei nuovi governanti: il fenomeno, già descrit­to dal Bava 2) e dal Roberti 3) per il Regno Italico, di completa imitazione delle norme e della procedura francese in materia di giustizia amministra­tiva, si può riscontrare anche a Napoli, senza che sia possibile individuarvi troppe varianti, e queste quasi completamente prive di particolare rile­
vanza.*)
Anche se, in un primo momento, Giuseppe Bonaparte mostrò il mas­simo desiderio di conservare le istituzioni locali e di rispettare quelle leggi e quegli organi amministrativi meridionali che potevano essere compatibili con l'instaurazione del nuovo Stato di diritto,5) la forza stessa delle cose portò i nuovi governanti ad attuare una specie di recezione del diritto am­ministrativo francese nell'ordinamento giuridico napoletano. Il sistema francese era mi tutto organico, semplice, preciso ed uniforme: non era, quindi, pensabile di poterlo applicare solo in parte, lasciando in vita quelle istitu­zioni secolari, che avevano caratterizzato per lunghi secoli la storia del di­ritto pubblico della monarchia meridionale, conferendole prestigio e fascino per la lunga continuità delle strutture giuridiche. 6)
Accadde, quindi, che, importando a Napoli il Consiglio di Stato di marca napoleonica7' ed attribuendogli progressivamente le funzioni che gli erano
1) M. SCHIPA, Albori cit., pp. 119 e sgg.; J. RAMBAUD, Naplcs sous Joseph Bonaparte: 1806-1808, Parigi, 1911, pp. 369 e sgg.; A. VALENTE, Gioacchino Murai e l'Italia meridionale, Torino, 1941, pp. 289 e sgg. Per completezza bibliografica, ricordiamo anche R. PALMAROCCUI, Le riforme di Gioacchino Murai nel primo anno di Regno, in Archivio storico italiano, anno LXXII, 1914, voi. I, pp. 18 e sgg.; G-. LA VOLPE, Gioacchino Marat re di Napoli; amministrazione e riforme economiche (1808-1815), in Nuova rivista storica, anno XIV, fase. 6, novembre-dicem­bre 1930, pp. 538-559, e anno XV, fase. 1-2, gennaio-aprile 1931, pp. 124-141. F. CLERICI, Le finanze napoletane durante il regno di Giuseppe Bonaparte, Roma, 1936, pp. 82 e sgg;
2) L. BAVA, Napoleone I nel Consiglio di Stato del Regno italico, in 11 Consiglio di Stato. studi in onore del centenario, voi. 1, Roma, 1932.
3) M. ROBERTI, op. cit., voi. 1, pp. 298 e sgg.; voi. II, pp. 117 e sgg.; voi. II, pp. 191 e sgg.
4) Rapporto generale sulla situazione del Regno di Napoli negli anni 1806 e 1807 presen­tato al Re nel suo Consiglio di Stato dal Ministro dell'Interno il dì 28 marzo 1808, Napoli, pp. 13 e sgg.
5) Progetto di riforma detta. Regia Camera, a. d. (in realtà, 1807).
<0 J. RAMBAO, op. cit., p. 371. Sulla continuità della storia giuridica meridionale, ed in particolare sulla vita secolare delle istituzioni del Regno, vedi le bellissime pagine di IL CROCE, Storia del Regno di Napoli) Bari, 1925, pp. 44-45,
i) Cfr. il decritto del 15 moggio 1806 che istituiva il Consiglio di Stato presieduto dal re o da un suo delegato o composto da non oltre 24 membri* Stabiliva la sua funziono consultiva per tutti gli affari amministrativi la di cui cognizione gli sarebbe stata inviata dal ro su pa­rere di un ministro proponente ed imponeva che fosse sempre sentito nelle questioni tributarie. Il testo del decretò in Collezione degli adìnì, determinazioni, decreti e leggi di S. M. da' 15 febbraio a* 3/ dicembre 1806, Napoli, nella Stamperia Simonianfl, p. 104. Farò sempre riferimento a questa collezione ufficiale nel richiamare i diversi testi legislativi, avvertendo, però, che dal