Rassegna storica del Risorgimento
DUE SICILIE (REGNO DELLE) ; LEGISLAZIONE ; CONTENZIOSO AMMINIST
anno
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1956
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pagina
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690
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Carlo Chi.tal berti
proprie nell'ordinamento francese, *) ed. ancora, stabilendo a Napoli quella organizzazione amministrativa locale che aveva alla base io Intendenze ed i Consigli di Intendenza competenti per le materie contenziose, 2) un poco alla volta la vecchia Regia Camera veniva, esautorata. Toltele quelle facoltà giurisdizionali, che, sino a quel momento, aveva esercitato in materia amministrativa con poteri così ampi da comprendere persino la potestà di emettere sentenze di condanna penale e civile, le sarebbero restate soltanto quelle funzioni in materia contabile e finanziaria che. d'altra parte, nelle prammati-tiche del regno non erano troppo precisamente determinate e, comunque, in modo certo non rispondente ai criteri di una moderna pubblica amministrazione. Se così fosse rimasta, dopo l'abbandono delle funzioni giurisdizionali, si sarebbe ottenuto esattamente l'inverso di quanto aveva auspicato lo Zurlo nel suo progetto del 1801, e cioè il mantenimento delle funzioni economiche e contabili della Regia Camera e il trasferimento ad altre istituzioni delle sue funzioni di tribunale amministrativo, che, invece, lo Zurlo gli voleva conservare. E evidente che la riforma progettata dallo Zurlo nel 1801 voleva fare della Regia Camera una sorta di tribunale dotato di attribuzioni giurisdizionali, anticipando così quelle istituzioni della giustizia amministrativa che saranno tipiche degli Stati moderni. in cui il contenzioso amministrativo di modello francese non sarà applicato. Questo, però, non avrebbe mai potuto costituire un precedente per i legislatori del decennio, legati ai modelli d'oltr'Alpe e non ai tentativi riformistici degli uomini del-l'antico regime.
Per questo motivo non si diede più corso alla trasformazione della Regia Camera e si preferì decretarne la fine.3) L'abolizione ormai in atto della feudalità vi ebbe certamente la sua parte: non si poteva, infatti, tollerare più la sopravvivenza di una istituzione giudiziaria che aveva avuto come precipua attività giurisdizionale la cognizione delle controversie in materia feudale, quando, finalmente, si poneva termine alla feudalità nel Regno. Un decreto dell'll novembre 1807 prescrisse che tutte le cause introdotte prima del 2 agosto 1806 tra le università e i baroni e che ancora pendevano davanti alla Regia Camera, al cui giudizio andavano soggette, dovessero
1807 vi è anche un Bollettino delio foggi del Regna di Napoli, pubblicato semestralmente. Estrèmamente utile, per facilitare la consultazione delle norme delle leggi e dei decreti, è La Chiave del Bollettino delle leggi dot Regno di Napoli dal 15 febbraio 1806 al 4 maggio 1815, compilata da D. A. PATRONI e ristampata da G. MORE A, Napoli, 1840.
') Va decreto del S luglio 1806 lo divideva in quattro sezioni (legislazione, finanze, interno, guerra e marina) mentre la legge del 17 settembre 1806 determinava concretamente i limiti ed i modi di esercizio della sua competenza consultiva e della sna partecipazione alla funzione legislativa. Un decreto del 10 agosto 1807 istituiva gli uditori presso il Consìglio di Stato ed un altro del 14 agosto dello stesso anno ne curava In ripartizione presso le diverse sezioni del Consiglio stesso. Un altro decreto del 24 novembre 1807 fissava il regolamento generale dell'istituzione e stabiliva la sua procedura interna.Infine i decreti murattinnì del 24 ottobre 1809 regolamentavano in modo definitivo l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio di Stato, riunendo le norme sulle sue attribuzioni sparse nei precedenti decreti e fissando il regolamento per la procedura da applicarsi nella trattazione degli affari contenziosi.
2) La legge dell'8 agosto 1806 riformò gli ordinamenti provinciali e comunali sulla base del modello francese.
*) Cfr. il cit< Progetto di riforma della Regia Camera. Queste riforme suscitarono malcontento tra ! funzionari della vecchia aniniiniM razione borbonico, molti dei quali furono privati dell'impiego: cfr. C DB NICOLA, Diario Napoletano, cìl., parte II, p. 312, in data 12 gennaio 1807.