Rassegna storica del Risorgimento

DUE SICILIE (REGNO DELLE) ; LEGISLAZIONE ; CONTENZIOSO AMMINIST
anno <1956>   pagina <691>
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Per là storia del contenzioso amministrativo 691
essere trattate e decise da una speciale Commissione, mentre un altro decreto del 31 dicembre 1807 estese la giurisdizione di questa Commissione speciale a tutte le controversie di carattere fiscale pendenti davanti alla Sommaria, in attesa dell'entrata in funzione dei nuovi organi della giustizia amministrativa. E, infine, venne decisa la trasformazione della Regia Camera in Corte dei Conti, attribuendo a questa nuova istituzione quelle funzioni che svolgeva a Parigi l'analoga Corte dei Conti francese,1) e compiendosi così la crea­zione di quegli organi di giustizia amministrativa già sperimentati in Francia e che ora si venivano esportando per tutta l'Europa napoleonica con grande vantaggio della società civile. 2)
Il risultato conseguito fu che vennero separati nell'ambito della pub­blica amm i ni strazione gli organi di giustizia da quelli di amministrazione attiva, dandosi cosi ai primi una composizione collegiale rispetto al perma­nere della natura individuale dei secondi, in armonia con il principio di di­ritto pubblico dettato da Napoleone I l'amministrare è il fatto di un solo, il giudicare è il fatto di molti, principio che costituirà un postulato della dottrina amministra ti vistica italiana,3) ricevendo dal Romagnosi più estesa teorizzazione. Senza per nulla attaccare l'essenza della separazione dei poteri dello Stato, quale Montesquieu aveva teorizzato e la Rivoluzione e l'Im­pero avevano applicato,4) la nuova amministrazione affidava al Consiglio di Stato ed ai Consigli di Intendenza i poteri di giudizio e di decisione nelle cause che la dottrina definiva di contenzioso amministrativo.
Spettava ai Consigli di Intendenza la decisione in tutti gli affari deri­vanti dalla tassa, ripartizione ed esazione delle contribuzioni dello Stato e dei Comuni, oltre che in tutti gli affari derivanti dagli appalti fatti, sia tra il fisco ed i particolari, sia tra costoro e le università, per tutti i pub­blici lavori o derivanti dall'esecuzione dei medesimi. Ma ove si tratti di controversie che riguardano proprietà di beni stabili, le parti dovranno adire i tribunali competenti, trattandosi in questo caso di contenzioso giudiziario e non di materia amministrativa. Anche in questa ipotesi, però, i Consigli di Intendenza avevano una parte rilevante, non potendo le univer­sità intentare lite davanti al tribunale ordinario senza loro autorizzazione. 5)
') Fu la legge del 19 dicembre 1807 che dettò l'organizzazione della Gran Corte dei Conti, stabilendo la sua divisione in due Camere, Pumi per giudicare dei conti delle rendite, l'altra dei conti delle spese (art. 4) e dichiarando espressamente essere la nuova istituzione priva di ogni altra giurisdizione (art. 14), La legge stabiliva,inoltre, che i delitti di falsità e di concus­sione in materia dei conti dovevano essere devoluti alla giurisdizione dei tribunali ordinari, dopo che la Corte ne avesse informato il ministro delle Finanze e quello della Giustizia (art. 16). Cfr. anche C. DE NICOLA. Diario Napoletano, cit., parte li, p. 386, in data 26 dicembre 1807.
2) B. CUOCE, op. cit., pp. 230 e sgg. Una fonte importante sulle condizioni della pubblica amministrazione del Regno meridionale durante 3 decennio francese e G. Zuiu-o, Rapporto sullo stato del Regno di Napoli dopo l'avviamento al trono di S. M. il Re Gioacchino Napoleone per tutto Panno 1809 presentato al Re nel suo Consiglio di Stato dal Ministro dell'Interno, Na­poli, 1811, pp. 21 e sgg.; e dello stesso il Rapporto sullo stato del Regno di Napoli per gli anni, 1810-1811, presentato al Re nel suo Consiglio di Stato dal ministro dell'Interno. Napoli, 1812, pp. 4 e sgg.
3) G. D. IloMACPfOsr, Principi fondamentali di diritto amministrativo. Panna, 1814, n. 18.
4) E. Bussi, op. cit., pp. 211 e sgg.
5) Art. 11 della legge dell '8 agosto 1806 sulla divisione ed amministrazione delle Pro­vincie del Bagno. Analoga era la competenza dei Consigli di Prefettura del Regno italico: cfr. a questo proposito M. ROBERTI, Milano capitale napoleonica, cit., voi. II, pp. 237-238.