Rassegna storica del Risorgimento

DUE SICILIE (REGNO DELLE) ; LEGISLAZIONE ; CONTENZIOSO AMMINIST
anno <1956>   pagina <692>
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Cario Ghisalberti
I Consigli di Intendenza erano composti da tre Consiglieri, e presieduti dal pia anziano di essi: l'Intendente della provincia era libero di partecipare alle loro riunioni; se vi interveniva presiedeva di diritto la seduta ed in caso di parità nei voti per la decisione, il suo voto prevaleva su quello dei Con­siglieri.1) Le decisioni dei Consigli di Intendenza, a differenza di quelle del Consiglio di Stato, che, in virtù del principio della giustizia ritenuta, dove­vano essere approvate dal re per essere esecutive, non avavano bisogno di alcuna approvazione da parte delle superiori autorità, perchè erano sem­pre soggette ad eventuale impugnazione, talvolta con effetto sospensivo, al Consiglio di Stato.2)
La competenza in materia contenziosa del Consiglio di Stato venne fissata in modo definitivo da un decreto murattiano del 24 ottobre 1809, che, da un lato, stabili la sua giurisdizione sugli atti delle amministrazioni centrali o della Casa Reale relativi a contratti, lavori e forniture che avessero dato luogo a contestazioni, e, dall'altro, determinò il suo ruolo di tribu­nale de' conflitti tra i Corpi amministrativi e giudiziari e, al tempo stesso, quello di giudice di secondo grado del contenzioso delle amministrazioni pubbliche.3)
6. Abbastanza interessanti sembrano i giudizi formulati dalla sto­riografia napoletana della prima metà dell'Ottocento sulla riforma ammi­nistrativa operata dai Francesi nel regno in quanto riflettevano più generi­camente lo stato d'animo del ceto intellettuale meridionale nei confronti della prima grande rottura della tradizione giuridica della monarchia.
U Colletta, che, in conformità della tradizione della storiografia civile del regno di Napoli, ci ha fornito una quantità di dati sull'organizzazione amministrativa del regno stesso, ha avanzato parecchie riserve sull'oppor­tunità e sul valore di questa riforma. A parte alcune sue considerazioni di carattere storicistico sulla capacità del popolo a comprendere la portata e l'efficienza dei nuovi ordinamenti civili,4) considerazioni che riecheggiavano e non poco certi giudizi contenuti nei Frammenti di lettere a Vincenzio Russo delCuoeo, a proposito del primo tentativo di rinnovamento del diritto pubblico napoletano sulla base della costituzione dell'anno III,3) l'autore della Stona del Reame di Napoli lamentava il carattere troppo autoritario delle nuove istituzioni in materia contenziosa, da lui prese come canone di valutazione del sistema amministrativo napoleonico : Le regole di giustizia amministra-
1) Art. 12 della legge 8 agosto 1806.
2) Art. 16 del decreto del 24 ottobre 1809 per la compiuta organizzazione del Consiglio di Stato e per lu riunione di butte le sue attribuzioni.
3) Art. 15 14 del decreto del 24 ottobre 1809. Sul sistema francese visto nella sua naturo, organizzazione e svolgimento storico, efir. le indicazioni bibliografiche contenute in G-. ZA.NO-BIM, Corso di diritto amministrativo, voi. II, Milana, 1948, p. 12. Vedi inoltre le sue lineo somma­rie di svolgimento storico nel quadro dello vicende delle istituzioni francesi, in J. GODECUOT, Lea insttiutiona de la Franca safta la Revolution et l'Empire, Parigi, 1951, pp, 485 e sgg, e pp. 504 e sgg.; C. LKPOINTE, Ilisioirv dea inatitutiona du droit public Jrancaia <m XIX aiicle; 1789-1814, Parigi, 1953; in particolare ani Consiglio di Stato napoleonico, cù C. DOIUITO, Lo Conaeil d'Emi nopoléonien, Parigi, 1949.
4) P. COLLETTA, op. eh., voi. II, p. 233:
5) V. COCCO, Fromnumtirdi tetterà a Vincenzio Russo, in appendice ni Saggio lorica, cit>, pp. 357 e sgg.