Rassegna storica del Risorgimento

DUE SICILIE (REGNO DELLE) ; LEGISLAZIONE ; CONTENZIOSO AMMINIST
anno <1956>   pagina <694>
immagine non disponibile

694
Carlo Ghisalberti
Una sola riserva, però, avanza il Bianchini sul Consiglio di Stato, specie di corpo giudiziario senza che però giudicasse ma dando avvisi intorno a ciò che fu appellato contenzioso della amministrazione pubblica. Scrive, in­fatti, l'autore della Storia delle finanze del Regno di Napoli : Allora si credette guarantirc talune cose di pubblica amministrazione per mezzo di leggi e magistrati distinti da quelli ordinari per tutte le controversie, il quale si­stema, per quanta esperienza mi avessi in tali cose, non ho sinora veduto né bene fermato, né bene espresso, né ben distinto, né a quale e quanta uti­lità recar potesse, sicché disordine, confusione e lungherìe ne sono state le inevitabili conseguenze. Laonde il Consiglio di Stato cangiato era per questo verso in una specie di Tribunale, ed all'uopo era designato con apposito regolamento il modo di procedere. ]) Il regolamento al quale si riferisce il Bianchini era il famoso decreto del 24 ottobre 1809, emanato per fissare un metodo di procedimento negli affari contenziosi di competenza del Con­siglio di Stato, in armonia con quanto si era fatto nel Regno italico e, naturalmente, sulla falsariga delle norme procedurali amministrative fran­cesi. -) Tali norme, però, non potevano essere paragonate in alcun modo a quelle processuali civili, né potevano autorizzare alcun parallelo tra il Consi­glio di Stato e un tribunale ordinario, dato che il regolamento citato faceva una opportuna distinzione tra i ricorsi ad istanza di parte e quelli introdotti su rapporto di un ministro, dando maggiori garanzie sulla tutela della pub­blica amministrazione di quanto non dessero i tribunali civili ai privati convenuti davanti ad essi. Si pensi, ad esempio, al divieto di mettere il rap­porto del ministro inerente all'introduzione del ricorso a disposizione della controparte 3) o, ancora, alla mancanza dell'efficacia sospensiva dell'istanza della parte che si dichiara lesa dall'atto amministrativo, efficacia ebe, per essere riconosciuta, avrebbe dovuto venire sanzionata dall'apposita Com­missione per gli affari contenziosi, presieduta dal ministro della giustizia e composta da magistrati del Consiglio di Stato. *)
Le riserve del Bianchini erano, probabilmente, dettate dalla convinzione della necessità di separare i poteri giudiziario ed amministrativo in modo più. netto. L'istituzione del Consiglio di Stato come organo giudiziario facente, però, parte della pubblica amministrazione sembrava, apparentemente, negare la separazione dei poteri dello Stato, confondendo al tempo stesso in un solo organo sia l'azione amministrativa, della quale il Consiglio di Stato era il maggiore ispiratore, sia la giurisdizione contenziosa confidata alla sua stessa autorità. Forse, anche la successiva esperienza amministra-' tiva e giudiziaria borbonica, sviluppatasi dopo la restaurazione con l'abo­lizione del Consiglio di Stato come organo consultivo e giurisdizionale del-
) L. BIANCHINI, op. cit., voL. I, p. 524.
2) E. Bossi, Par la torio dei conflitti giurisdizionali, cit., pp. 230 il sgg.; M. ROBERTI, op. cit. vai, II, p. 117.
') La distinzione era già contenuta agli artt. 51-52 del decreto del 24 ottobre 1809 per la compinta organizzazione doi Consiglio di Stato e per la riunione di tutte lo sue attribuzioni; è ulteriormente precisata nell'altra decreto del 24 ottobre 1809 per fissare un metodo di proce­dura negli affari contenziosi di competenza del Consiglio di Stato, clic all'art. 18 vieta alla con­troparte la presa in visione dei rapporti di ministri.
4) Art. 4 del decreto del 24 ottobre 1809 por fissare un metodo di procedura negli affari contenziosi di compotenza del Consiglio di Stato.