Rassegna storica del Risorgimento

DUE SICILIE (REGNO DELLE) ; LEGISLAZIONE ; CONTENZIOSO AMMINIST
anno <1956>   pagina <695>
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Per la storia del contenzioso amministrativo 695
ramministrazione e con la sua ricostruzione con ben altre funzioni, lo aveva convìnto della scarsa possibilità di applicare al regno meridionale in tutto e per tutto i procedimenti e gli istituti della giustizia amministrativa fran­cese. Tutti motivi che potrebbero validamente contribuire a spiegare la sua diffidenza verso il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, diffidenza che aveva in comune anche con un altro cultore di diritto arnministrativo del Regno delle Due Sicilie.1)
H giudizio più. positivo, e, al tempo stesso, piò esatto, è, però, a nostro avviso anello dato dal Blanch nel suo studio su Luigi de* Medici. 2) Pur con qualche riserva sull'eccessivo accentramento governativo, attuatosi con la creazione delle Intendenze direttamente rispondenti ai detentori del potere esecutivo, il Blanch approvò il nuovo sistema amministrativo e contenzioso come un effettivo progresso dello Stato, la cui precedente amministrazione non poggiava su principio alcuno, perchè nella persona di un preside privo di mezzi erano cumulati i poteri giudiziario, ammini­strativo e militare e perchè la Camera della Sommaria era troppo debil-mente organizzata per ben sorvegliare le spese dei Comuni le cui finanze erano dilapidate a una oligarchia formata dai più potenti e dai più intri­ganti. 3) U contenzioso amministrativo affidato ai Consigli di Intendenza rappresentava, quindi, un enorme progresso rispetto alla competenza giu­risdizionale dei Presidi dell'antico regime e della Regia Camera, sia per la divisione delle funzioni che la istituzione dei Consigli garantiva rispetto alla confusione di poteri nelle mani dei Presidi, sia, ancora, per la cer­tezza del diritto che i Consigli nell'esercizio della loro giurisdizione conten­ziosa erano rigidamente tenuti a rispettare, pena l'appello al Consiglio di Stato.*) Troppo noti, poi, erano i difetti della Regia Camera, contro la quale Luigi de' Medici aveva, unitamente allo Zurlo, lottato nella prima restau­razione, perchè si potesse solo lontanamente pensare a paragonarla al sistema del Consiglio di Stato napoleonico. Per questo il Blanch poteva affermare con sicurezza: La separazione del potere giudiziario dall'amministrativo è stata considerata sempre come vantaggiosa particolarmente nel Regno di Napoli, ove l'esagerazione dell'influenza dei legisti aveva prodotto svan­taggiosi risultati.5) L'incubo di un rifiorire della mala pianta forense attorno alle istituzioni giudiziarie, faceva sì che i difetti del sistema fran­cese apparissero minimi al paragone dei vizi e dei difetti della giurispru­denza napoletana e degli istituti intorno ai quali si diffondeva la piaga del pagliettismo, primo tra questi la Sommaria.
Al giudizio favorevole del Blanch seguiranno quelli degli storici del diritto del regno napoletano, e, particolarmente, quelli del Capone e del Marini. Il primo esalterà nella sua Storia delle leggi patrie la riforma murat-
r) G. Rocco, Corso di diritto amministrativo, Napoli, 1850, voi. I, pp. 89 e sgg.
2) L. BLANCH, Luigi do* Medici come uomo di Stato o amministratore, in Archivio storico per le provincie napoletane, nuova serie, anno XI, Napoli, 1925, pp. 101 e sgg.; poi ripubbli­cato nella raccolta dei suoi Scrini glorici-, Bari, 1925, voi. IU PP- 3 e sgg.
3) L. BLANCH, op. cii., in Scritti-storici, voi. II, p. 66.
l) Per quanto concerne i Presidi delPontico regime a Napoli* ufi. ;, MANNA, Jl diritto amministrativo del Regno delle Due Sicilie: saggio teoretico, storica o positivo, Napoli, 1840, par­te li, p. 93; G. Rocco, op. di.., voi. I, p. 102.
s) L. BLANCH, op. dt., loe. alt.