Rassegna storica del Risorgimento
DUE SICILIE (REGNO DELLE) ; LEGISLAZIONE ; CONTENZIOSO AMMINIST
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1956
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698
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698 Carlo Ghisalbartì
che aveva in mira il far valere gli interessi generali del paese, dinanzi ai quale doveva giustificare la sua elevazione al trono; egK trovò in esso lumi e non limiti, opposizioni contro i ministri e non contro il sovrano, e se ne servi per tenersi in contatto con il pubblico per mezzo di uomini, forse non resi popolari dalle loro funzioni, ma cui il rango e l'esperienza davano considerazione e una certa influenza sociale. Inoltre si aveva con esso un certo numero di uomini che erano posti a parte delle operazioni di tutti i ministri, e che in conseguenza potevano rimpiazzarli con competenza. Finalmente forniva il modo di ricompensare i servizi e di profittare dell'esperienza di coloro che non potevano più servire attivamente: mentre nei ranghi inferiori di relatori e di uditori, apriva una carriera alla gioventù che attendeva ricompense e dava promesse di poter essere utile. Un Consiglio di Stato ben scelto, con dei Consigli Comunali e provinciali, forma un sistema di governo consultivo, che dà al governo assoluto il vantaggio di avere il mezzo di conoscere i bisogni della Società e di farle contemporaneamente comprendere quelli inerenti al potere e necessari per soddisfare ai doveri verso di essa J) X rimpianti, quindi, erano più per quelle funzioni di carattere consultivo egregiamente disimpegnate dal Consiglio di Stato che per quelle di carattere giurisdizionale, e questo non tanto per le considerazioni fatte dal Blanch sulla preferenza da accordarsi alla magistratura ordinaria anche per gli affari amministrativi contenziosi,2) quanto perchè si riteneva la Corte dei Conti più adatta del Consiglio di Stato a giudicare del contenzioso amministrativo per una serie di ragioni di carattere stranamente tecnico-giuridico. In primo luogo, perchè il Consiglio di Stato, prendendo parte alla formazione delle leggi in sede consultiva, avrebbe confuso in sé parte del potere legislativo e parte del potere giudiziario, ove gli fosse stata mantenuta anche la facoltà di decidere in sede giurisdizionale delle controversie amministrative originate dall'applicazione delle stesse leggi che aveva già approvate in sede consultiva. Secondariamente, il Consiglio, organo consultivo per l'alta amministrazione dello Stato, giudicando in materia contenziosa della legittimità degli atti amministra tivi che aveva ispirato, si sarebbe trovato ad essere nello stesso tempo giudice e parte, collegando in sé troppo strettamente le funzioni di mera amministrazione e di giurisdizione amministrativa. In terzo luogo, infine, avendo nel sistema francese la funzione di giudice dei conflitti di attribuzione tra autorità del contenzioso amministrativo e del contenzioso giudiziario, se avesse continuato a giudicare del contenzioso amministrativo in ultima istanza, all'intero ordinamento giuridico sarebbe mancato un corpo supremo imparziale capace di consigliare il re nella decisione dei conflitti, contrariamente alla tradizione del diritto pubblico del regno. Questa mostrava, infatti, come sin dal tempo degli Aragonesi le attribuzioni fossero state distinte, spettando alla Regia Camera della Sommaria una sorta di giurisdizione amministrativa ed al Sacro
D L. BLANCH, op. cit., in Scritti storiai* voi. Il, p. (ili.
2) Si osserva che nei paesi in cui il poterò giudiziario ò limitato ncllu sua oziane od in cai l'inamovibilità dei giudici gareni isre la loro giustizia, razione del potere amministrativo fa torto agli interessi che si dibattono, perche gli amministratori, essendo amovibili, sono pia dipendenti e perchè spesso nel contenzioso sono lineo e parto. Ma questo male può essere attenuato con una buona organizzazione e rendendo possibile l'appello al potere giudkia-rió. (L. BLANCH, op. c, in Scritti storici, voi. II, p. 66).