Rassegna storica del Risorgimento

DUE SICILIE (REGNO DELLE) ; LEGISLAZIONE ; CONTENZIOSO AMMINIST
anno <1956>   pagina <699>
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Per la storia del contenzioso amministrativo 699
Regio Consiglio la suprema competenza consultiva degli atti di governo.*) Queste argomentazioni spiegavano abbastanza chiaramente le ragioni tecni­che che avevano alimentato la decisione sovrana di sopprimere il Consiglio di Stato, devolvendo alla Corte dei Conti la giurisdizione contenziosa am­ministrativa, mentre quelle attribuzioni di carattere consultivo per gli affari di alta amministrazione passeranno ben presto ad altra istituzione.2)
Fu l'anno successivo che vide, infatti, la promulgazione di una legge istitutiva di quel Supremo Consiglio di cancelleria, il quale non ha nelle sue attribuzioni alcuna parte del potere giudiziario, non essendo ordinato per sua istituzione che a dare il suo voto consultivo negli oggetti importanti di pubblica amministrazione .3) La legge che lo riguardava stabiliva detta­gliatamente la sua composizione, la sua divisione in Camere competenti per materie, il carattere esclusivamente consultivo del suo voto e le sue attribuzioni. Tra queste ultime emergevano per importanza quelle inerenti alla interpretazione delle leggi e dei regolamenti, quelle di consulenza nella attività legislativa e regolamentare, e, soprattutto, quelle di giudice su le questioni di competenza tra i corpi giudiziari ed i corpi amministrativi, e su ci ricorsi che saran prodotti attraverso le decisioni profferite dalla Corte dei Conti sopra oggetti di contabilità (art. 22). H carattere consultivo dell'istituzione e la larghezza delle materie che potevano essere sottoposte al suo parere, facevano del Supremo Consiglio di cancelleria qualcosa di molto simile a quelle istituzioni consultive ehe sorgeranno in Italia nel periodo successivo come il Consiglio di Stato piemontese4) o quello, più tardo, di Pio IX.5) Pia nette, forse, erano le attribuzioni del Supremo Consiglio di cancelleria come tribunale dei conflitti tra organi giudiziari ed ammini­strativi rispetto al modo in cui la materia era disciplinata negli altri Stati italiani, e ciò, forse, per la grande importanza che si dava nella monarchia meridionale al problema dei conflitti giurisdizionali e per la persistente in­fluenza delle concezioni giuspubblicistiche francesi sui legislatori napo­letani, influenza che determinerà lo sviluppo di una prassi assai importante in questa delicatissima materia. 6)
J) G. Rocco, op. cit., voi. I, pp. 89-91. Ycd. ora anche A. SALADINO, Organi Centrali dell'amministrazione consultiva in Napoli durante il decennio fiancete (1806-1815), in Rasse­gna degli Archivi di Stato, a. XVI (1956), pp. 130-210.
2) L'art. 9 della legge 8 dicembre 1816 stabiliva che nella Cancelleria generale del Regno delle Due Sicilie, si sarebbe dovuto creare un Consiglio per la discussione e la preparazione dei pifi importanti a D'ari di Stato, da trattarsi prima che i ministri li portassero alla decisione sovrana.
3) Art. 1 ridia legge 22 dicembre 1816.
*) F. SALATA, ite Carlo Alberto e t'i.ititusionc del Consiglio di Stato, in H Consiglio di Stato: studi in occasione del centenario, voi. I, Roma, 1932; R. M. Bons AIIELLI, Nuovi documenti intorno alla rinascita del Consiglio di Stato nel 1831, in Rassegna storica del Risorgimento, anno XXIII (1936), fine X, pp. 1369 e sgg.; P. SALATA, Consiglio di Stato e Consiglio di conferenza nel Regno di Carlo Alberto, in Scritti giuridici in onore di Santi Romano, Padova, 1940; e anche, per qualche ut He riferimento, G. C. BUKAGUI, II Consiglio di con/aroma secondo nuovi documenti, in .-ivi fi,-Un R. Accademia delle sciente di Torino, Torino, 1939.
5) p. GENTILI, Il Consiglio di Stato ramano del 26*48 e il suo vicepresidente: Carlo Luigi Monchini* in Rassegna storica del Risorgimento, anno VI (1919), fase. Ili, pp, 476-496; C. GUISALBBRTI, II Consiglio di Stato di Pia IX: nota storico-giuridica, in Studi' romani, anno IT, n, 1-2, gennaio-aprile 1954, pp* 55-68 e pp. 165-175.
6) Scarsa importanza è stata attribuì tu, invece, al Supremo Consiglio di cancellerìa da L. BLANCH, op. cit in Scritti storici, voi, II p:> 67.