Rassegna storica del Risorgimento

DUE SICILIE (REGNO DELLE) ; LEGISLAZIONE ; CONTENZIOSO AMMINIST
anno <1956>   pagina <701>
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Per la storia del contenzioso amministrativo 701
italiano,1) vogliamo ricordare gli sludi fondamentali sulla complessa materia del contenzioso amministrativo e della giustizia nell'amministrazione pubbli­cati a Napoli dopo la Restaurazione. Alludiamo alle Osservazioni sulle leggi del 12 dicembre 1816 e del 21 e 25 marzo 1817 relative aW amministrazione civile ed al contenzioso amministrativo di Gregorio Muscari. ai Chiarimenti sulla legge del contenzioso amministrativo del 21 marzo 1817 di Francesco Echaniz, alle Idee di diritto pubblico applicato allo scopo di tutelare i giudizi che interes­sano Vamministrazione sotto le vedute della ordinaria giurisdizione del con-tenzioso amministrativo ed in sede di conflitto del Vaselli e alla Competenza dei giudici del contenzioso amministrativo del Santoro. 2) Opere queste che mostrano quanto importanza la scienza giuspubblicistiea italiana attri­buisse ai problemi della giustizia amministrativa negli Stati assoluti, pro­blemi che le leggi napoletane del Quinquennio imponevano all'interesse generale per essere stato il regno delle Due Sicilie il primo Stato italiano della restaurazione a dare uno stabile assetto a questa materia, dopo la scomparsa delle istituzioni napoleoniche o dopo la loro trasformazione.
9. II decreto del 17 luglio 1815, che aveva soppresso il Consiglio di Stato, aveva lasciato nell'organizzazione amministrativa e giudiziaria del regno un vuoto profondo. Si legge, infatti, in un documento delle Carte Medici, conservato dall'Archivio di Stato di Napoli, come si ponesse all'atten­zione dei nuovi governanti borbonici il problema della attribuzione a qualche organo dello Stato di talune materie già di spettanza del Consiglio di Stato ed ora non più attribuite ad alcuna istituzione, per la tassatività della norma che costituiva la Corte dei Conti giudice di appello nei confronti delle deci­sioni dei Consigli di Intendenza. Si trattava di alcune materie, che, per la loro specialità, non potevano devolversi ex abrupto alla Corte dei Conti come risultava istituita dalla legislazione francese, e, quindi, restavano al margine della disciplina normativa e della tutela giurisdizionale. H documento in questione precisava quali fossero: 1) l'esame delle domande dei corpi morali per l'alienazione, o acquisti dei beni stabili; 2) le deliberazioni dei Comuni relative ad imposte comunali; 3) l'esame dei budjets, ossia dei stati discussi dei Comuni maggiori; 4) la conoscenza di tutte le controversie relative ai contratti passati coi Ministeri per opere, o forniture; 5) gli appelli delle decisioni del Consiglio delle prede; 6) la conoscenza di tutte le que­stioni che possono insorgere tra il Fisco ed i particolari relativamente alla censuazionc del Tavoliere di Puglia; 7) la liquidazione delle pensioni civili;
*? Per qualche notizia sulla storia della dottrina del diritto amministrativo in Italia, efir. L. BAVA, La scienza dell'amministrazione mille sue origini italiane e nel sito recente sviluppo, Bologna, 1898; TJ. Bonsi, // primo secolo delta letteratura giuridica amministrativa italiana, in Studi Senesi, XX, 1914; C. Bozzr, H contributo itaWirtn tigli mudi ,i-ì rampo del diritto ammini­strativo negli ultimi cento anni, in Atti della società italiana per il progresso delle scienze, Bontà, 1989; M. S. GIANNINI, Profilo storico della scisma del diritto amministrativo, in Studi sassaresi, XVIII, 1940, pp. 60 e sgg.
2) L'opera del MuscarJ è stata pubblicata a Napoli nel 1824; quella dcli'Echante a Napoli nel 1833; quella del Vaselli a Napoli nel 1840; quella del Santoro a Napoli nel 1842. Una chiara esposizione, anche so alquanto soniinaria, del sistema del contenzioso amministrativo borbonico, hi N. COMEHCI, Il diritto amministrativo del Regno delle Due SkilwT Napoli, 1842, voi. I, pp. 191 e sgg.