Rassegna storica del Risorgimento

DUE SICILIE (REGNO DELLE) ; LEGISLAZIONE ; CONTENZIOSO AMMINIST
anno <1956>   pagina <702>
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Carlo Ghisalberti
8) il giudizio dei conti annuali della Cassa di Ammortizzazione del Debito pubblico e del Banco. Ed oltre a tutto questo i gravami, o ricorsi avverso le decisioni rese dalla stessa Corte dei Conti in materia di conti.2)
Ce n'era davvéro abbastanza per preoccupare Luigi de' Medici, tenace assertore della certezza del diritto e dello Stato amministrativo! Ma più clie per l'abbondanza e l'importanza delle materie e del conscguente vuoto legislativo e giurisdizionale, ohe metteva in luce sulla falsariga di un esame delle attribuzioni del Consiglio di Stato franco-napoletano quali risultavano dalla legislazione e dalla prassi che si era venuta formando nel Decennio, il documento in questione era interessante per la parte più. dichiaratamente teorica, per l'enunciazione dei principi che conteneva sulla giustizia ammi­nistrativa.
Che, infatti, la serie delle materie che la soppressione del Consiglio di Stato lasciava allo scoperto fu ben presto ridotta con l'istituzione del Supremo Consiglio di cancelleria, alla cui competenza parecchie furono devolute, diminuendo così il vacuum nell'ordinamento giuridico napoletano,2) mentre la vera preoccupazione del Medici era la mancanza di una autonoma organizzazione amministrativa contenziosa. Egli riconosceva che niuna delle sopraindicate materie, per quel ohe pare, può essere attribuita al potere giudiziario senza andar incontro all'uno dei due inconvenienti, cioè, o di sottoporre l'amministrazione della cosa pubblica, l'interesse generale, il governo medesimo al potere giudiziario, il che vuol dire snaturare il Go­verno, o sottoporre all'influenza del Governo il potere giudiziario, il che vuol dire minare la libertà dei giudizi. E questo perchè le materie ammi­nistrative non posson essere ragionevolmente assoggettate alla lentezza immobile delle forme giudiziarie, giacché ove questo errore ha avuto luogo, l'interesse generale è stato annientato dalle apparenze della giusti­zia e il governo istesso ha dovuto lottar qualche volta senza successo contro l'immobilità delle leggi, e lo spirito dei corpi che devono e vogliono essere indipendenti.
Da ciò si traeva la conseguenza della necessità di uu controllo gover­nativo sul funzionamento della giustizia amministrativa e della oppor­tunità di distinguere dalle ordinarie le regole e i procedimenti neces­sari per la garanzia deU'amminis trazione stessa. Ma da ciò non siegue però, che debba il governo stesso crearsi giudice delle controversie tra sé e i privati, o farsi scudo di prerogative vantaggiose, o di privilegi fiscali: il primo lo costituirebbe in istato di guerra con gli individui, il secondo di­struggendo l'uguaglianza farebbe sparir la giustizia. Pertanto la conclu­sione ultima prevista dal documento come soluzione del problema era la istituzione di corpi intermedi separati da quelli giudiziari, le cui decisioni fossero soggette a sanzione governativa e passibili di impugnazione davanti
1) A- S. N., Archi pio riservata di Caso Barbano: Carte Medici, fascio 681, mira. 5: materie del contenzioso amministrativo non attribuito dal decreto del 17 luglio p. p. ad alcun Tribu­nale, ibi. 662i ,
2j Goal, ad esempio, l'uri. 20 della leggo del 22 dicembre 1822 affidava all'esame del Su­premo Consigliò1 dì cancelleria tutte le domande dei Comuni per le imposte comunali (n, 2), le tariffe delle gabelle stesso (n. 3), gli Itati discussi dei comuni (n. -Il), riducendo notevolmente Il vuoto denunciati! dal Medici.