Rassegna storica del Risorgimento
DUE SICILIE (REGNO DELLE) ; LEGISLAZIONE ; CONTENZIOSO AMMINIST
anno
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1956
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703
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Per la storia del contenzioso amministrativo 703
ad un. unico corpo: Col creare dei corpi separati e distinti dal potere giudiziario, il Governo non ha né il dovere né il bisogno di influire sui giudizi privati, né di munirsi di prerogative, come non corre il pericolo di veder sacrificato l'interesse generale e la rapidità dell'amministrazione alla lentezza delle forme, ed allo spirito dei Corpi indipendenti. Riserbando a se la sanzione delle decisioni pronunciate dal Tribunale del contenzioso amministrativo, un governo saggio e probo ha in sua mano il mezzo di impedire tutti gli attentati delle passioni e degli interessi individuali contro il ben dello Stato, senza relegar la giustizia nel segreto del Gabinetto. E finalmente confidando ad un Corpo unico tutto il contenzioso amministrativo, il Governo può più agevolmente dirigere e sorvegliare le operazioni d'un sol corpo che di molti; può ad ogni istante conoscere l'insieme delle cose; la spedizione degli affari non vien ritardata dalle frequenti quistioni di competenza, ed invece del labirinto delle Giunte, delle Delegazioni, delle Commissioni, si ha una organizzazione civile, semplice, e non dispendiosa. 9.
La questione, come si vede, era assai complessa, superando l'aspetto strettamente materiale ed investendo problemi p oliticoani ministrativi di grande- ampiezza. E nella incertezza del Medici ed in questo suo cercare un punto di equilibrio tra le sue soluzioni prospettate, si rifletteva il suo grande sforzo di dar vita a quello Stato di diritto, che, nel suo pensiero, si identificava con la monarchia amministrativa. 2)
Il cardine di questa restava, però, la distinzione degli organi di giustizia da quelli della gestione amministrativa nell'ambito della pubblica amministrazione, come era ben presente al pensiero del Medici, che conosceva sia l'esperienza francese sia i postulati teoiici formulati dal Romagnosi nei suoi famosi Principi. Questi aveva affrontato il problema della distinzione degli organi di giustizia da quelli della gestione amministrativa, e della loro autonomia a garanzia degli interessi e dei diritti rispettivamente dei privati e dello Stato, e lo aveva risolto in sede teorica considerando le fondamentali differenze tra gli atti e i giudicati a rumi nastrativi. I primi, aveva osservato il Romagnosi, sono il fatto di un solo, sono revocabili e impugnabili ancorché esecutivi, laddove i secondi, invece, sono il fatto di più persone, sono irrevocabili e riformabili solo da autorità gerarchicamente superiori. Tutti e due questi tipi di atti, però, sono posti in essere dalla pubblica amministrazione intesa in senso soggettivo.3)
A che prò, dunque, abbandonare il sistema francese del contenzioso amministrativo, se persino il maggiore studioso di diritto pubblico della penisola lo aveva esaltato, e se aveva dato ottima prova durante il decennio ? *) Si trattava, quindi, di adattarlo e di perfezionarlo per le nuove cir-
1) A. S. Pf., Archivio, ritornato di Casa Borbone: doc, cit., fot. 663-664.
2) Sulle concezioni politiche ed amministrative di Luigi de* Medici, gli spunti migliori L BLANCH, Luigi da' Medici come uomo di Stato a <s-m mi lustratori; in Scritti storici, cit., voi. IJi, pp. 3-119. Uno serrata disamina dei limiti di queste concezioni, in R. ROMEO, Momenti e problemi ecc., cit,, pp. 412 e egg.
3) G. D. ROMAGNOSI, Principi fondamentali di diritto amminiMmtwo, cit., patto I, cop. II,nn.M-Ì-
4) L'influenza del Romagnosi nello svolgimento dello scienza amminiatrativislicu meridionale è stata assai considerevole. Ne è diretta tosUmoninanza o ripiova il fatto che P. LIBE-RATOBE, Della amminisirasionii pubblica considerala nei suoi principi e nella loro applicazione