Rassegna storica del Risorgimento

DUE SICILIE (REGNO DELLE) ; LEGISLAZIONE ; CONTENZIOSO AMMINIST
anno <1956>   pagina <703>
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Per la storia del contenzioso amministrativo 703
ad un. unico corpo: Col creare dei corpi separati e distinti dal potere giudi­ziario, il Governo non ha né il dovere né il bisogno di influire sui giudizi privati, né di munirsi di prerogative, come non corre il pericolo di veder sacrificato l'interesse generale e la rapidità dell'amministrazione alla len­tezza delle forme, ed allo spirito dei Corpi indipendenti. Riserbando a se la sanzione delle decisioni pronunciate dal Tribunale del contenzioso ammi­nistrativo, un governo saggio e probo ha in sua mano il mezzo di impedire tutti gli attentati delle passioni e degli interessi individuali contro il ben dello Stato, senza relegar la giustizia nel segreto del Gabinetto. E finalmente confidando ad un Corpo unico tutto il contenzioso amministrativo, il Go­verno può più agevolmente dirigere e sorvegliare le operazioni d'un sol corpo che di molti; può ad ogni istante conoscere l'insieme delle cose; la spedi­zione degli affari non vien ritardata dalle frequenti quistioni di competenza, ed invece del labirinto delle Giunte, delle Delegazioni, delle Commissioni, si ha una organizzazione civile, semplice, e non dispendiosa. 9.
La questione, come si vede, era assai complessa, superando l'aspetto strettamente materiale ed investendo problemi p oliticoani ministrativi di grande- ampiezza. E nella incertezza del Medici ed in questo suo cercare un punto di equilibrio tra le sue soluzioni prospettate, si rifletteva il suo grande sforzo di dar vita a quello Stato di diritto, che, nel suo pensiero, si identi­ficava con la monarchia amministrativa. 2)
Il cardine di questa restava, però, la distinzione degli organi di giusti­zia da quelli della gestione amministrativa nell'ambito della pubblica ammi­nistrazione, come era ben presente al pensiero del Medici, che conosceva sia l'esperienza francese sia i postulati teoiici formulati dal Romagnosi nei suoi famosi Principi. Questi aveva affrontato il problema della distinzione degli organi di giustizia da quelli della gestione amministrativa, e della loro autonomia a garanzia degli interessi e dei diritti rispettivamente dei privati e dello Stato, e lo aveva risolto in sede teorica considerando le fondamentali differenze tra gli atti e i giudicati a rumi nastrativi. I primi, aveva osservato il Romagnosi, sono il fatto di un solo, sono revocabili e impugnabili ancorché esecutivi, laddove i secondi, invece, sono il fatto di più persone, sono irre­vocabili e riformabili solo da autorità gerarchicamente superiori. Tutti e due questi tipi di atti, però, sono posti in essere dalla pubblica amministrazione intesa in senso soggettivo.3)
A che prò, dunque, abbandonare il sistema francese del contenzioso amministrativo, se persino il maggiore studioso di diritto pubblico della penisola lo aveva esaltato, e se aveva dato ottima prova durante il decen­nio ? *) Si trattava, quindi, di adattarlo e di perfezionarlo per le nuove cir-
1) A. S. Pf., Archivio, ritornato di Casa Borbone: doc, cit., fot. 663-664.
2) Sulle concezioni politiche ed amministrative di Luigi de* Medici, gli spunti migliori L BLANCH, Luigi da' Medici come uomo di Stato a <s-m mi lustratori; in Scritti storici, cit., voi. IJi, pp. 3-119. Uno serrata disamina dei limiti di queste concezioni, in R. ROMEO, Momenti e problemi ecc., cit,, pp. 412 e egg.
3) G. D. ROMAGNOSI, Principi fondamentali di diritto amminiMmtwo, cit., patto I, cop. II,nn.M-Ì-
4) L'influenza del Romagnosi nello svolgimento dello scienza amminiatrativislicu meri­dionale è stata assai considerevole. Ne è diretta tosUmoninanza o ripiova il fatto che P. LIBE-RATOBE, Della amminisirasionii pubblica considerala nei suoi principi e nella loro applicazione