Rassegna storica del Risorgimento
DUE SICILIE (REGNO DELLE) ; LEGISLAZIONE ; CONTENZIOSO AMMINIST
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1956
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Carlo Ghisalberti
costanze, riempiendo sul terreno istituzionale la lacuna lasciata dalla soppressione del Consiglio di Stato. E questo fu il fine propostosi da Luigi de* Medici con la legislazione del Quinquennio.
10. - Narra, infatti, lo Zurlo nel suo Rapporto al Parlamento del 1820-21 quali fossero gli intendimenti del Medici in materia: Col sistema amministrativo dovette necessariamente sorgere un'autorità che prese il nome di contenzioso dell'amministrazione, e che fu dato per principale attribuzione ai Consigli di Intendenza. Non è questa una giustizia privilegiata per dar favore, ma per limitare l'arbitrio. Gli atti del governo, ossia del potere esecutivo sono tatti per l'esecuzione delle leggi. Se questi atti ledono l'interesse dei privati, non possono esser giudicati dai giudici ordinari dei medesimi; dappoiché per la continua collisione che esiste tra l'interesse generale c il particolare, niun atto di questa natura non sarebbe avocato ai Tribunali. Il procedimento da questi avocato ad arbitrio delle parti interromperebbe il corso degli atti dell'autorità pubblica, o ne annienterebbe gli effetti, Molto meno queste controversie possono essere giudicate dal governo stesso, perchè il suo interesse diretto potrebbe renderlo arbitro dei diritti dei privati. Tra questi due inconvenienti si è scelto un termine medio. Si è affidata l'amministrazione ad un collegio istruito dall'amministrazione, con forme spedite sì ma legali . ' )
Si mantenne, pertanto, il principio proprio del sistema napoleonico, per cui l'organizzazione amministrativa contenziosa era distinta dal potere giudiziario, e, pur facendo parte del potere esecutivo, era dalle pressioni di questo garantita attraverso la diversa composizione dei suoi organi rispetto a quelli della amministrazione attiva. Anche altre leggi organiche del Quinquennio avevano affermato la distinzione tra potere giudiziario e potere amministrativo. Così quella del 12 dicembre 1816 sull'amministrazione civile aveva stabilito essere le funzioni dcU'amministrazionc civile incompatibili con quelle dell'ordine giudiziario sussistendo per l'articolo 97 il divieto della cuin unibilità di queste cariche, mentre la legge organica dell'ordine giudiziario del 29 maggio 1817 aveva egualmente stabilito l'assoluta indipendenza di questi poteri. L'art. 193 di essa, infatti, dichiarava l'ordine giudiziario sottoposto solo alle autorità della propria gerarchia, non potendo alcun altra autorità frapporre ostacoli o ritardi all'esercizio delle funzioni giudiziarie o all'esecuzione dei giudicati, mentre l'art. 199 prescriveva non potersi in alcun modo i magistrati immischiare nelle funzioni amministrative 2)
E questi principi avevano trovato nella legge del 21 marzo 1817 sul contenzioso amministrativo la più netta conferma, stabilendosi la completa
per servirò di proli/gommi alle istituzioni della legislazione amministrativa pel Regno dello Due Sicilia, Napoli, 1836, lo ha inserito tra gli scritti fondamontali per comprenderò il valore delta legislazione amministrativi) del Regno, e che F. DIAS, Corso completo di diritto amministrativo ovvero espòsisione dello leggi relative olV amministrazione civili;, e al contenzioso amministrativo dei-Regno dette Due Sicilie, II ed., Napoli, 1843, lo ha mosso comò introduzione allo singolo leggi.
1) G-. Ztusr.0, Rapporto al Parlamento nazionale sulla situazione del Ministero degli affari itilemi letto dal Ministro il giorno 23 ottobre 1820, Napoli, 8. d. pp. 12-13.
2) Cr, a proposito di queste distinzioni, le interessanti osservazioni di 6. Rocco, op. cit., vofc 1 ,pv 73.