Rassegna storica del Risorgimento

DUE SICILIE (REGNO DELLE) ; LEGISLAZIONE ; CONTENZIOSO AMMINIST
anno <1956>   pagina <705>
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Per la storia dei contenzioso amministrativo 705
distinzione tra le materie del contenzioso amministrativo e del contenzioso giudiziario, la separazione e distinzione tra le autorità competenti a giu­dicare e decidere delle prime e quelle competenti a giudicare e decidere delle seconde, e determinandosi la competenza degli organi del contenzioso am­ministrativo per tutte quelle controversie, le (mali, cadendo sopra oggetti della pubblica amministrazione la interessavano direttamente o indiret­tamente. ')
Vero è, però, che i critici sosterranno mancare nella legge del 21 marzo 1817 un criterio effettivo per distinguere l'amministrazione contenziosa dalla amministrazione attiva, ma tale affermazione, che nel Dubois rice­verà la più. precisa formulazione,2) non sembra avere un valore decisivo in quanto la distinzione tra le due branche della amministrazione riposava non già sul testo della legge regolatrice del contenzioso, ma sull'intero sistema che mostrava l'esistenza di speciali organi collegiali investiti della ammi­nistrazione contenziosa e distinti da quelli dell'amministrazione attiva. II Manna analizzerà questo sistema, mettendo in luce i caratteri che distingue­vano l'amministrazione attiva dall'amministrazione contenziosa: in primo luogo la differenza delle rispettive organizzazioni gerarchiche procedenti dall'alto in basso nell'amministrazione attiva e dal basso in alto in quella contenziosa, non avendo l'organo centrale di quest'ultima altra funzione che quella di salvare l'unità del sistema e l'uniformità dei giudicati; e, se­condariamente, l'assoluta specialità delle conoscenze richieste ai giudici del contenzioso amministrativo, accompagnata alla differenza delle forme istrut­torie, che nettamente si contrapponeva alla generalità dell'attività e dei mezzi procedurali della pubblica amministrazione intesa in senso attivo. 3) La lacuna della legge del 21 marzo 1817, segnalata dal Dubois,non ha, quindi, a nostro avviso, forza probante, ma deriva unicamente dalla diversa con­cezione della giustizia amministrativa ab*a quale era radicato quell'autore, convinto assertore della utilità del Consiglio di Stato, conservato in Francia alla restaurazione.
Non fu questa, dunque, la mera e semplice ripetizione delle norme fran­cesi sulla giustizia amministrativa. Che, infatti, come mise in rilievo lo Zurlo nel famoso rapporto, i limiti della giurisdizione del contenzioso non erano stati ancor ben demarcati nel Decennio, né vi era un regolamento di proce­dura per quella giurisdizione. Il ministro dell'Interno, durante quel tempo, aveva fatto compilare un progetto da una giunta speciale, il quale poi era stato rimesso all'esame del Consiglio di Stato .4) Non se ne era fatto, però, assolutamente nulla, e l'incertezza della demarcazione tra giurisdizione dei Consigli di Intendenza e dei Tribunali ordinari, da un lato,5) e la carenza di norme procedurali per i primi, dall'altro (per il Consiglio di Stato, vi era, come s'è detto l'apposito regolamento), avevano segnato il limite dell'em.-
t) Artt. 1, 2, 3 della legge del 21 marzo 1817 sul contenzioso amministrativo. ?) E. DUBOIS, op. cit., p. 8.
3) 6. MANNA, II diritto amministrativo del Regno dolio Due Suili, cit., parie I, pp. 439
e Bgg.
4) G-. Zirnt,o, Rapporto, cit., p. 1J.
5) So questo problema vedi G. DB GAESAHIS,.Sterilii inoditi di Melchiorre Deificai i conflitti giurisdizionali, Teramo, 1936.