Rassegna storica del Risorgimento

DUE SICILIE (REGNO DELLE) ; LEGISLAZIONE ; CONTENZIOSO AMMINIST
anno <1956>   pagina <706>
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706 Carlo Ghisalbérti
ctenza della giustizia amministrativa muraliiana. Luigi de9 Medici colmò quella lacuna, fissando il criterio di demarcazione tra le rispettive materie amministrative e giudiziarie e formulando quella legge del 25 marzo 1817 sulla procedura del contenzioso, che resta un modello di tecnica legislativa per i suoi tempi.ì J
11. Motivi ispiratori della distinzione tra contenzioso amministrativo e contenzioso giudiziario erano, a detta dell'Echaniz, la tuizionc della pro­prietà dei beni di natura mera pubblica, la tuizionc degli atti e dei contratti della pubblica amministrazione, la incompatibilità e la lentezza dei giudizi comuni colla urgenza delle forme ordinane ,2) mentre l'elemento determi­nante la natura delle controversie amministrative era l'interesse della pubblica amministrazione, che, a suo dire, si identificava con quello che risulta dal pericolo del disordine e del disturbo delle funzioni governative, quando ogni specie di giudizio contro di lei si dovesse fare nei modi ordinari ,3*
Come si vede, PEchaniz aveva riguardo prevalentemente al momento processuale, e l'interesse che egli cercava di definire, era, in realtà, più limi­tato di quello che si poteva ricavare dall'analisi dell'art. 3 della legge del 21 marzo 1817: Saranno di competenza del contenzioso amministrativo, tutte le controversie che cadendo sopra oggetti dell'amministrazione pub­blica la interessano direttamente o indirettamente. Norma questa di tale latitudine da comprendere qualsiasi materia sulla quale la pubblica ammini­strazione vantasse un interesse anche indiretto. Ma, come bene precisò il Dias discutendo la portata di quest'articolo e la tesi sostenuta dall'Ecbaniz, per determinare la competenza del contenzioso amministrativo era necessaria un'indagine concreta su tutte le norme della legge del 21 marzo 1871, indagine che sola poteva dare una chiara nozione dei limiti tassativi della competenza dei tribunali amministrativi. 4)
In realtà, un'indagine di questo genere l'avevano già fatta sia il Mu-scari sia l'Echaiùz, 5) senza però trarne principi di carattere generale, forse per il carattere apparentemente troppo indeterminato della legge stessa, il cui contenuto persino il Rocco troverà troppo generico e non abbastanza preciso dal punto di vista normativo. 6)
Fu il Manna, invece, che mise a fuoco, sul piano teorico, il valore della distinzione tra contenzioso amministrativo e giudiziario e il significato rea­le dell'interesse della pubblica amministrazione. Egli disse doversi distinguere il contenzioso amministrativo da quello giudiziario, avendo riguardo alla persona dei contendenti, una delle quali doveva essere pubblica e rappre­sentante un concreto interesse pubblico, ed alla materia del contendere, che doveva essere oggetto della pubblica amministrazione. La qualità civile o
t) F. DfAS, Corso, ecjK dte,t pp. 263 e sgg. 'M F. EoiANiZ, Chiarimenti, ecc., cit., pp. 27 e 28. .' .ECUANIZ, Chiarimenti, ecc., cit.* pp, 30 e 31.
) F. DIAS, Corta, toc,- eh., p. 223 in nota.
fi)' G, MUSCAHI. Qssorvaxiom, ecc., cit., pp. 232 e sgg,; F. EciUNiz, Chiarimenti, ecc., cit. pp, 31 e sgg.
6) G. Rocco, op. cu. voi. I, pp. 337-338.