Rassegna storica del Risorgimento

DUE SICILIE (REGNO DELLE) ; LEGISLAZIONE ; CONTENZIOSO AMMINIST
anno <1956>   pagina <708>
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Carlo Ghisalberti
che erano tipici della atfcrwftà giurisdizionale dei tribunali civili, prescelti per dirimere le cause tra i privati. ') Né d'altra parte, la dottrina poteva considerare questa applicazione delle norme del diritto pubblico francese troppo discorde dal generico principio dell'eguaglianza delle posizioni ri­spettive dei privati e della pubblica amministrazione. Che, infatti, se da un Iato, in armonia col sistema processuale vigente, era riservata al giudice ordinario l'esecuzione dei giudicati contro la stessa amministrazione, dal­l'altro questa poteva essere chiamata davanti ai tribunali civili ogni qual­volta agisse in qualità di persona privata, in virtù del criterio sul quale riposava la distinzione dette giurisdizioni fondata sulla competenza per materia anziché sa quella per persona.
Raffrontando i diversi postulati teorici della dottrina italiana e fran­cese con la legislazione del 1817 e con la volontà politica testimoniata dal documento delle Carte Medici e dal Rapporto dello Zurlo, risulta in modo nettissimo il persistente attaccamento dell'amministrazione borbonica a quei principi di diritto amministrativo francese, che, soli, in quel momento stòrico seguente alla restaurazione, potevano significare il mantenimento di una forma efficiente di Stato di diritto.
12. La legge del 21 marzo 1817 determinava le contestazioni che do­vevano essere soggette alla giurisdizione dei tribunali amministrativi, sta­bilendo la competenza delle autorità del contenzioso amministrativo in ordine a otto materie:
1) le- stradò pubbliche;
2) i beni dello Stato e: dei comuni, e per analogia i beni della Beai Casa e della Corona;
3) le opere e i lavori pubblici;
4) le pubbliche contribuzioni;
5) gli oggetti dell'amministrazione militaci'
6) le leggi stilla navigazione per quanto concerne la legittimità delle prede marittime ;
-7) .k'Contabilità dello Stato, dei comuni e degli stabilimenti pubblici;
8) la facoltà di autorizzare lo Stato, i comuni ed i pubblici stabili­menti a stare in giudizio.
Fin qui l'articolo 4 della legge del 21 marzo 1817. L'art. 5, invece, pre­cisava che tutte le controversie che riguardassero uno qualunque di questi oggetti dovevano essere portate davanti ai tribunali amministrativi, ad eccezione delle ipotesi di azioni tendenti a -rivendicare la proprietà di un immobile o ad asserirne la libertà, dei giudizi sulle questioni di stato delle persone, dei giudizi delle azioni civili di qualunque natura nelle quali non vi era contestazione di legalità, validità o interpretazione di un atto della pubblica amministrazione, anche se questa dovesse esservi direttamente o indirettamente interessata.
Importante novità rispetto al sistema francese era l'attribuzione al giudice amministrativo della conoscenza delle controversie sulla natura delle strade, che, nel diritto pubblico di Trancia e, quindi, in quello del De­
ll A* MACAHEL. Elementi di diritto politico, cit., gp. 183 e sgg.