Rassegna storica del Risorgimento

DUE SICILIE (REGNO DELLE) ; LEGISLAZIONE ; CONTENZIOSO AMMINIST
anno <1956>   pagina <709>
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Per la storia del contenzioso amministrativo 709
cennio murattiauo, spettavano alla competenza dei tribunali ordinari.z) PEchaniz giustificò tale differenza con la considerazione che la giurisdi­zione amministrativa ha in quel Regno sofferto diverse fasi, perchè a misura che ivi si è attentato contro il potere del governo, si è cercato di restringere fi si è ristretto il contenzioso amministrativo.2) Considerazione, questa, ebe rivelava nel suo autore intendimenti piuttosto autoritari in materia, preferendo PEchaniz il sistema della legge del 21 marzo 1817, che lasciava una più. ampia giurisdizione al giudice amministrativo. Non interpreto, invece, rettamente il Mascari lo spirito della legge, giacché in conformità della prassi giudiziaria del Decennio e della tradizione dottrinale francese, riaffermata nel Repertorio del Merlin ribadì la tesi della competenza del giudice ordinario a conoscere delle controversie sulla proprietà, sulla natura e sulla libertà delle strade in pieno contrasto, però, col disposto della legge stessa, che all'art. 5 lasciava sì al tribunale civile l'esame e il giudizio delle azioni tendenti a rivendicare la proprietà o la libertà degli immobili, ma affermava la riserva in favore del giudice amministrativo della materia delle strade in modo così netto e deciso attraverso un richiamo delPart. 6 della legge stessa. 3)
Aderente, invece, allo spirito ed alla lettera del sistema francese era la norma dell'art. 8 della legge del 21 marzo 1817, che rimetteva alla compe­tenza del giudice amministrativo la conoscenza delle controversie in cui si discutesse:
1) della validità di tutti i contratti fatti dall'amministrazione pubblica;
2) della legalità delle solennità adoperate dagli stessi contratti;
3) della interpretazione e spiegazione dei medesimi.
Tutti concordavano nel riconoscere la competenza della autorità del contenzioso amministrativo, sulle controversie di cui al num. 1 e al mi.rn. 2 della norma citata, ma l'accordo veniva meno nella valutazione del num. 3 dello stesso articolo, come si può desumere da due casi citati dal Muscari a titolo esemplificativo. Il primo riguardava un'opposizione motivata con un'eccezione perentoria sollevata da un privato all'atto della esazione coat­tiva delle rendite comunali, a norma dell'art. 242 della legge sull'ammini­strazione civile del 12 dicembre 1816, per affermare l'inesistenza della pre­tesa dell'amministrazione, mentre il secondo concerneva l'ipotesi di una contestazione per abuso da parte dei locatari di beni pubblici dati loro in fitto, se il locatario rispondeva chiedendo la rescissione del contratto per assenza della cosa locata. All'azione dell'amministrazione, presso gli organi del conten­zioso amministrativo a norma dell'art. 8 della legge, si obietta l'art. 5 della stessa fonte, sostenendosi che non si tratta di interpretazione e di spiegazione di contratti della pubblica amministrazione ma, invece, di esame e di giudizio di azioni civili. Donde il contrasto ed il conflitto, frequentissimo in questa ipotesi. 4) Analizzando l'art. 8 della legge, al fine di meglio chiarirne la por­tata, PEchaniz scrisse:In ogni atto pubblico o privato tre cose si possono dimandare: 1) ha egli o non le forme estrinseche volute dalla legge ? 2) Se
i) Art. 6 della legge del 21 muso 1817.
2) F. EcHAWlz, QtiarìnicntU fiWwtì*. p.
3) G. MUSCAIU, Osservazioni, ecc., cit., pp. 236-237.
4) G. MUSCAKI, Osservazioni ecc., cit, pp. 238-239.