Rassegna storica del Risorgimento

DUE SICILIE (REGNO DELLE) ; LEGISLAZIONE ; CONTENZIOSO AMMINIST
anno <1956>   pagina <710>
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Carlo Ghiscdberti
le ha, quale è il suo senso e la volontà di chi lo ha fatto ? 3) Questa volontà è ella mai garantita dall'autorità della legge ? E cercando di risolvere in modo definitivo il problema, e quindi, di concordare l'art. 8 con l'art. 5 della legge del 21 marzo 1817, rispondeva con l'affermazione della spettanza al giudice amministrativo delle prime due questioni e a quello ordinario della terza.])
D'altra parte, poi, numerosi rescritti reali tendevano a chiarire in questo senso la norma discussa dal Muscari, Vero è, però, che tali rescritti erano solo decisioni del caso singolo non applicabili al di fuori della ipotesi pro­spettata per la decisione. Le loro massime, tuttavia, avevano una decisiva importanza per la soluzione di casi analoghi che si fossero presentati succes­sivamente alla loro emanazione, essendo una fonte giurisprudenziale dalla quale non si poteva prescindere in alcun modo per l'altissima autorità del giudice da cui prevenivano 2) e per la pubblicità con la quale erano accom­pagnati. 3)
Due rescritti, di particolare importanza, confermavano la interpretazione data dalla dottrina all'art. 8 della legge del 21 marzo 1817. Il primo era dell'I 1 gennaio 1823 e stabiliva essere competenti i giudici del contenzioso amministrativo nelle controversie sui contratti con la pubblica ammini­strazione, se si trattava di questione sulla intelligenza e sulla esecuzione della volontà dei contraenti, mentre ribadiva la competenza dei tribunali ordinari nel caso si trattasse della intelligenza di una legge o della sua applicazione ad un caso non regolato dalla espressa volontà dei contraenti. Il secondo del 28 gennaio 1832 determinava la giurisdizione del giudice ordinario in ordine alle controversie nelle quali non si discutesse del senso del patto o del contratto, o della sua legittimità e validità, e conferiva alla giurisdizione del giudice amministrativo la cognizione sul valore e sulla in­terpretazione del testo stesso. La possibilità del conflitto era, quindi, teori­camente almeno, assai diminuita, anche se l'Echaniz continuava a mantenersi piuttosto scettico, definendo la questione come lo scoglio della legge di cui si tratta 4) per il costante interferire della norma dell'art. 8 con quella dell'art. 5 e per la confusione dottrinale e giurisprudenziale in materia, non sempre eliminata, anzi talvolta aggravata dall'abbondanza delle statuizioni dei reali rescritti.
1) 1?. ECHANJZ, Chiarimenti, ecc., cit., pp. 5960.
2) Quadro storico-analitico degli atti del governo de1 domini al di qua del Faro, ovvero manuale per gli uffici giudiziari ed amministrativi, Napoli, 1833, pp. 22-23; li. DE TUOMASIS, Introduzione allo studio del diritto pubblico e privato del Regno di Napoli, opera postuma, Na­poli, 1831, p. 109. La materia dei reali rescrìtti è stata -vista dal punto di viata storico-giuri­dico dopo la caduta del Regno delle Due Sicilie da L. DE MARINIS, Del carattere giurìdico dei Reali Rescritti del cessato governo della Due Sicilie, Napoli, 1872, ed e stata recentemente esami­nala in un saggio da G. SABINI, / regcffUfà d0eii Ragno delle Due Sicilia, in Scrìtti giuri­dici in onore di Santi Romano, cit., voi. IV, pp. 541. e s'g'g.
S) Cu*, la Collezione dei reali rescritti, regolamenti, intrusioni, ministeriali e sovrane risolu­zioni riguardanti munsime di pubblico ammìnislraioitn, Napoli ,1856, voli. 'Ili (dal 1806 al 1840), a cura di F. DJAS. Questi, inoltre, ha largamente illustrato il suo Corso di diritto amministra-tino, cit., con freguentìBsirae citazioni dei reali rescritti, sia in nota, sia in appendice alle singole leggi. Or,, ad esempio, l'appendice Dei conflitti alla logge sul contenzioso amministrativo, a pp. 275 e sgg,
3 F. ECHANK, Chiarimenti, ecc., cit,, p, 86.