Rassegna storica del Risorgimento

DUE SICILIE (REGNO DELLE) ; LEGISLAZIONE ; CONTENZIOSO AMMINIST
anno <1956>   pagina <711>
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Per la storia del contenzioso amministrativo 711
13. - Le leggi organiche del Quinquennio disponevano che giudici delle controversie del contenzioso amministrativo fossero i Consigli di Intendenzal) e la Gran Corte dei Conti.2) La loro giurisdizione doveva essere conside­rata ordinaria e non di eccezione rispetto a quella dei tribunali ordinari. Infatti non era delegata, ma derivava direttamente dalla volontà della legge, aveva carattere universale e non particolare e si estendeva su tutto il territorio del Regno. Nell'ordine degli organi dello Stato, quindi, i tribu­nali amministrativi dovevano considerarsi alla pari con quelli ordinari, distin­guendosi dai primi solo per l'interesse e la qualità delle materie sottoposte alla loro giurisdizione. 3)
L'Echaniz sostenne, contro questa interpretazione della legge del 21 marzo 1817,*! che soltanto i giudici ordinari potevano considerarsi inve­stiti della piena giurisdizione, dato il carattere, a suo dire eccezionale, dei giudici del contenzioso amministrativo.5) Tale opinione delTEchaniz,in realtà, non ebbe molta fortuna in quanto il Vaselli, riferendosi ai Consigli di Inten­denza, osservò la loro natura di giudici ordinari di tutte le materie del con­tenzioso amministrativo, alla stessa stregua dei tribunali civili per tutte le materie del contenzioso giudiziario. Quelli come questi, infatti, avevano il potere di giudicare, pronunciare e decidere sotto forma di sentenze in ordine a una serie di materie ben definite. 6) Non vi poteva essere, quindi, alcun motivo di disconoscere ai Consigli di Intendenza la piena giurisdizione, limitando la loro funzione al semplice concetto di nozione, ossia alla mera facoltà di conoscere e di giudicare priva degli altri attributi della fun­zione giurisdizionale. 7)
Vero è, però, che a lato dei Consigli di Intendenza e della Gran Corte dei Conti, della quale diremo fra breve, vi erano anche altri tribunali ammi­nistrativi: gli Eletti ed i Sindaci per le contravvenzioni di polizia e per la irrogazione delle molte,8) il Consiglio di Intendenza di Capitanata per gli affari speciali del contenzioso del Tavoliere delle Paglie,9) le Commissioni ed il Consiglio delle prede marittime per i giudizi di legittimità sulle prede stesse.10)
J ) Art. 20 della legge del 12 dicembre 1816: Il Consiglio di Intendenza è il giudice esclu­sivo del contenzioso amministrativo, il quale è essenzialmente separato dal contenzioso giudi­ziario. I limiti del contenzioso amministrativo e le forme che vi si debbono osservare saranno fissate con le leggi particolari. Su queste forme, cfr. gli artt. 32 e sgg. della legge del 25 marzo 1817 ralla procedura del contenzioso amministrativo.
2) Art. 6 della legge del 29 marzo 1817.
*) G. Rocco, op. cit., voi. II. pp. 230 o sgg.
*) Su questo ponto cfr. le osservazioni di F. DIAS, Corso di diritto amministrativo, tìfe, p. 26*.
s) F. ECHANIZ, Chiarimenti, ecc., cit., pp. 15-16.
*J F. VASKMJ, Idee del diritto pubblico applicato, cit., pp. 96 e sgg.
') 6. Rocco, op. cit., voi. II, pp. 235-236.
tt Artt. 19-22 della legge del 21 marzo 1817.
*) Legge del 25 febbraio 1820 sul contenzioso del Tavoliere dì Puglia. La leggo preve­deva l'isti lozione di una seconda cameni'presso il Consiglio di Intendenza di Capitanata, parti­colarmente incaricata di tutto H contenzioso relativo alla economia del Tavoliere.
J0) Legge del 2 settembre 1817? in ogni distretto di marina dol Regno vi era una Commis­sione di prima istanza per giudicare delie prede marittime e dei naufragi. L'appello contro le decisioni di reali Commissioni andava presentato per la decisione al Consiglio delle Prede marittime a Napoli. Le decisioni di questo Consiglio per essere esecutive dovevano essere approvate dal Re.