Rassegna storica del Risorgimento

DUE SICILIE (REGNO DELLE) ; LEGISLAZIONE ; CONTENZIOSO AMMINIST
anno <1956>   pagina <712>
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Carlo Ghisalberti
Ma la loro giurisdizione era straordinaria, limitata a particolari materie e fondata ex speciali lege, a differenza di quella ordinaria dei Consigli di Intendenza e della Gran Corte dei Conti. ')
La composizione numerica dei Consigli di Intendenza, variabile a se­conda dell'importanza delle Intendenze, e la procedura dello svolgimento delle loro funzioni erano fissate dalla legge del 12 dicembre 1816 sull'ammi­nistrazione civile, che seguiva pressoché in modo integrale il modello del­l'organizzazione francese in materia,2) mentre la composizione ed il funzio­namento della Gran Corte dei Conti in materia contenziosa erano stabiliti dalla legge organica del 29 marzo 1817.3) La legge del 25 marzo 1817 fis­sava, invece, l'insieme delle norme procedurali in materia di contenzioso amministrativo, sia davanti ai Consigli di Intendenza sia davanti alla Gran Corte dei Conti, completando così la disciplina normativa della materia e riempendo quel vuoto che le leggi del Decennio avevano lasciato sulla pro­cedura amministrativa. 4)
Dal punto di vista formale i giudizi del contenzioso amministrativo, e soprattutto quelli davanti alla Gran Corte dei Conti, garantivano l'interesse della pubblica amministrazione e, al tempo stesso, la certezza del diritto dei privati. Vi era, infatti, prescritta l'identità delle forme giuridiche procedu­rali con quelle davanti ai giudici ordinari, la facoltà degli avvocati di soste­nere le ragioni delle parti, la possibilità del rimedio 'dell'opposizione contro quelle decisioni che fossero state prese in contumacia, e quello di eventuali gravami straordinari quali l'opposizione di terzo e il ricorso per ritrattazione.
1) G. Rocco, op. cìt., voi. IL p. 250.
2) i Consigli di Intendenza si componevano di cinque consiglieri nelle Intendenze di pri­ma classe, di quattro in quelle di seconda, di tre in quelle di terza. Erano presieduti dall'Inten­dente o dal Consigliera più anziano. Per potere deliberare dovevano essere composti da almeno tre votanti e la loro deliberazione doveva essere presa a maggioranza. Intervenendo l'Intendente nel Consiglio e formandosi parità nel numero dei votanti, il voto da lui dato era preponderante e decideva la controversia. Le decisioni del Consiglio erano definitive ed esecutive, salvo il caso di ricorso devolutivo all'autorità superiore. Questa poteva sospendere l'esecuzione del provve­dimento vedendovi una manifesta ingiustizia o una paleseinfranzionc di legge. C. DE IICOI.A, Diario, napoletano, cit., parte IH, p. 97, in data 24 dicembre 1816, si rese conto immediata­mente della somiglianza dello nuova legge sull'amministrazione civile con quanto si era fatto nel Decennio sulla base dell'esempio francese.
3} La prima Camera della Gran Corte dei Conti era la Camera del Contenzioso ammini­strativo, ed era composta da un vicepresidente, quattro consiglieri, oltre che dal Pubblico Mini­stero. Doveva discutere ed esaminare tutti i gravami in materia di contenzioso amministrativo già decisi .in prima istanza dai Consigli di Intendenza e dai Commissari ripartitori incaricati della esecuzione delle decisioni emesse dalla Commissione feudale abolita alla Restaurazione, del Consiglio di Intendenza di Capitanata per il Tavoliere delle Puglie; conosceva, inoltre, dei gravami portati contro le decisioni dei Consigli di Intendenza per le cause riguardanti la Casa Reale, ì siti reali, i beni della Corona, o la direzione dei beni donati o reintegrati allo Stato. Giudicava dei ricorsi prodotti contro le liquidazioni spedile a carico dei contabili dello Stalo, al fine di agire presso il giudice ordinario per ottenere l'cspropriuzioue dei loro boni, e di quelli dei loro cauzionar!. Inoltre giudicava in prima istanza delle controversia relative all'esecuzione dei contratti celebrati coi ministri dello Stato e all'esecuzione dei lavori e delle forniture eseguito per servizio dei Minia lori. Dava anelli: il suo parare sulla liquidazione dello pensioni in virtù dell'art. 2 del decreto del 3 moggio 1816. le decisioni da essa prese in prima istanza erano im­pugnabili presso la Camera dell'In terno e delle Fin unze del Supremo Consiglio di Cancellerìa.
*) Tale legge è stata oggetto di attenta analisi da G. MuscAur, OsservasionU ecc., cit,, pp. 251 e sgg, e, più tardi ma con maggiore esattezza, da G. Rocco, op. cit., voi. Ili, pp, 5 e sgg.
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