Rassegna storica del Risorgimento

DUE SICILIE (REGNO DELLE) ; LEGISLAZIONE ; CONTENZIOSO AMMINIST
anno <1956>   pagina <713>
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Pur la storia del contenzioso amministrativo 713
A differenza del Consiglio di Stato franco-napoletano, poi, le deliberazioni della Corte dovevano essere prese alla presenza del pubblico ministero, il cui compito era quello di garantire il rispetto della legge, la giustizia e la uniformità dell'amministrazione, senza, almeno teoricamente, violare l'indi­pendenza del giudizio della suprema magistratura amministrativa.J)
Vigendo il principio della giustizia ritenuta, in conformità del sistema della giustizia amministrativa francese, le decisioni della Gran Corte dei Conti avevano bisogno delia approvazione sovrana per essere esecutive, 2) a differenza di quelle rese dai Consigli di Intendenza che, per essere sempre soggette ad impugnazione davanti alla Gran Corte dei Conti, non avrebbero-potuto mai compromettere in modo serio e definitivo l'interesse della pub­blica amministrazione. La Gran Corte dei Conti funzionava anche come tri­bunale dei conflitti, nell'ipotesi che una stessa causa fosse stata portata contemporaneamente davanti a due o più Consigli di Intendenza, giudicando stilla loro competenza a giudicare del caso concreto.3) Questa competenza doveva essere determinata per territorio se l'azione riguardava una cosa posta nella provincia soggetta alla autorità del Consiglio o una obbligazione che interessasse una delle amministrazioni pubbliche della provincia. Se si trattava di un'azione personale interessante il governo o la pubblica ammi­nistrazione in generale, la competenza doveva determinarsi dal domicilio-dei convenuti, fosse quello generale o quello eletto ai fini della lite *)
Da questo quadro delle istituzioni della giustizia amministrativa si può facilmente osservare come la maggior parte dei principi di diritto pubblico francese siano stati strettamente osservati, da quello della giustizia ritenuta a quello, in verità essenziale, della duplicità dei gradi di giurisdizione ammi­nistrativa. Patto questo che mostra in modo estremamente chiaro come il Medici si sia preoccupato di evitare una netta frattura con quanto si era fatto nel Decennio in materia contenziosa amministrativa, pur sforzandosi di addolcire la pillola ai fautori dell'antico regime di marca 1789 cercando di presentare loro le nuove istituzioni come le continuataci dirette di quelle secolari della monarchia meridionale. Si legge, infatti, nei documenti con­tenuti tra i Lavori preliminari per la riorganizzazione del Regno nel 1815, come il Medici cercasse di fare apparire la nuova Corte dei Conti di marca francese in modo corrispondente alla Regia Camera della Sommaria, per convincere i più. zelanti negatori di quanto si era fatto nel Decennio che, in fondo, una ideale continuità tra il mondo prerivoluzionario e quello della restaurazione non sarebbe venuta a mancare nemmeno con il mantenimento della Corte dei Conti, alla stessa maniera in cui cercava di collegare i diversi Consigli previsti dalle leggi sull'amministrazione civile ai vieti e superati s-sìmi Parlamenti comunali del regno di Napoli.s)
1) G. ROCCO, op. Gii., voi. I, pp. 92 e ggg,
a) Art. 17 dello logge del 29 maggio 1817. Sol valore del principio delia giustizia ritenuta, cfr. le oasetvazionj di G. Rocco, op. cit., voi* I. pp. 94-95.
3) Arti. 122 e sgg. della legge del 25 marzo 1817.
*> Artt. 82-33 della legge del 25 marzo 1817.
B) A. S, NM Archivio riservato di Casa Borbone, fascio 266: lavori preliminari per la riorgo jrfzzazione de! Regno di Napoli nel 1815, Ibi. 32 e sgg.; qualche accenno ai contrasti sulte leggi organiche hi . Ite NICOLA, Diario napoletano, cii:., porte Ill.p, 93, hfedoto 10 ottobre 1816.