Rassegna storica del Risorgimento
DUE SICILIE (REGNO DELLE) ; LEGISLAZIONE ; CONTENZIOSO AMMINIST
anno
<
1956
>
pagina
<
714
>
714
Carlo Ghisalberli
E, poiché gran parte delle opposizioni al nuovo ordine di cose venivano dettate da ragioni di carriera e di prestigio dei vecchi esponenti dell'amministrazione prerivoluzionaria, faceva approntare un prospetto da cui risultava come le nuove dignità non fossero da meno delle antiche, se pure il Primo Presidente della Gran Corto dei Conti aveva diritto alle stesse onorifiche considerazioni dell'antico Luogotenente della Regia Camera e se gli altri minori magistrati della prima si dovevano considerare equiparati in dignità a quelli della seconda.1) L'opposizione dei conservatori non tacque,3) ma non riuscì a fermare l'emanazione delle leggi organiche.
14. La tassativa determinazione delle materie appartenenti al contenzioso amministrativo e la loro separazione da quelle di spettanza del contenzioso giudiziario, non fu, però, sufficiente a mantenere entro limiti Ben definiti la distinzione delle due giurisdizioni. Già nel decennio murat-tiano il problema dei conflitti giurisdizionali tra i tribunali ordinari e quelli amministrativi aveva costituito, come altrove abbiamo accennato, uno dei punti maggiormente lacunosi del sistema instaurato dai Francesi.3) La secolare abitudine a vedere confuse attribuzioni e funzioni diverse nel massimo organo della giurisdizione amministrativa e finanziaria del Regno, la Regia Camera della Sommaria, non poteva essere cancellata d'un tratto per l'importazione del principio della separazione dei poteri e per la sua applicazione nei nuovi istituti della giustizia amministrativa. Scriveva, infatti, Melchiorre Delfico, intorno al 1810, lamentando l'incertezza dilagante nel Regno in materia di attribuzioni: Nello stabilirsi presso di noi come in Francia il sistema dell'animmisurazione civile, nel determinarne i rapporti, nel fissarne le attribuzioni, non fu facile il segnarne distintamente i confini con altre autorità in modo che essi comparissero chiari, e fosse tolto il luogo ad ogni specie di dubbiezza. Nulla di più naturale, infatti, di ciò, poiché il novello ramo dell'amministrazione civile essendo prima in gran parte confuso ed insoluto con quelli dell'amministrazione giudiziaria e dell'economia, non fu facile al primo colpo distinguere i differenti rapporti e fissarli tutti distinta
li A. S, N-, Archivio riservalo di Casa Borione, fascio 266: lavori preliminari per la riorganizzazione del Regno di Napoli nel 1815, fot 22 o sgg. IL problema dell'ordine nelle precedenze gerarchiche tra i funzionari e i magistrati delie nuove amministrazioni era assai sentito: cfr. C. DE NICOLA, Diario napoletano, cit., parto IH, p. 127, in data 27 luglio 1817. E, d'altra parte, sappiamo come molte ambizioni si scatenassero per le maggiori cariche delle magistrature amministrative (C> DB NICOLA, Diario cit., parte IH, p. 90, in data 29 agosto 1816).
2) A.. S. N., Archivio riservato di Casa Borbone, fascio 650: lotterà di Francesco a Luigi de* Medici in occasione dell'arrivo della copia della legge sulla Corte dei Conti del 29 marzo 1817. È interessante notare come anche scrittori del periodo successivo alla emanazione delle leggi organiche del Quinquennio, abbiano cercato di collegare le istituzioni amministrative di marca francese con quello che orano proprio dello Monarchia dell'Antico Regimo, Così, ad esempio G. MANNA, Il diritto amministrativo, cit., parte II, pp. 248 e sgg., che pure ammette le profonde differenze dell'antico sistema con quella francese.
;J.) G, ZURLO, Rapporto al Parlamento nazionale, cit., p. IL; cfr. anche il Quadro storico analitico degli atti del governo nei domini al di qua del Faro, Napoli, 1833, pp. 307 e sgg.; F. DlAS, Corso, ecc., cit., pp. 263-264; G. AHCIBBI, Studi legali, p. I: Storia del diritto, Napoli, 1854, pp. 279-280.