Rassegna storica del Risorgimento

DUE SICILIE (REGNO DELLE) ; LEGISLAZIONE ; CONTENZIOSO AMMINIST
anno <1956>   pagina <715>
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Per la storia del contenzioso amministrativo 715
mente in classi separate, onde e gli agenti della medesima e le azioni vi rimanessero nei loro confini.1) La legge dell'8 agosto 1806 aveva limitato le attribuzioni contenziose dei Consigli di Intendenza alla materia delle con­tribuzioni fiscali, degli appalti e dei lavori pubblici, riservando le contro­versie concernenti la proprietà dei beni stabili al giudizio dei tribunali ordi­nari, mentre un decreto del 13 dicembre 1808 aveva estesò questa compe­tenza alle controversie sugli affitti e sulle rendite dei demani. Il Delfico lamentava la contraddizione esistente tra l'affermazione generale del defe­rimento ai Consigli di Intendenza di tutte quelle attribuzioni contenziose amministrative ebe erano proprie della Regia Camera della Sommaria, affér­mazione peraltro ribadita in una circolare ministeriale, e la limitazione a poche materie della competenza dei Consigli di Intendenza. Deplorava, soprattutto, che si scindessero le controversie sulla validità dei contratti di appalto e di affitto da quelle sulla loro esecuzione, riservando le prime al giudice ordinario e le seconde al giudice amministrativo, dando così adito ad una continua inframmettenza del giudice ordinario negli affari aiti ministrativi. Egli proponeva ohe si deferissero alla giurisdizione dei Consigli di Intendenza tutte le questioni che potessero nascere sugli atti amministrativi, lasciando ai soli tribunali ordinari quelle inerenti alla proprietà dei beni stabili, ed applicando cosi striato sensu il disposto della legge dell'8 agosto 1806.2)
Le proposte del Delfico caddero nel vuoto. Il legislatore francese si preoccupò, invece, di definire la complessa materia dei conflitti di giurisdi­zione stabilendo la procedura per- l'elevazione del conflitto. Un decreto del 16 settembre 1810, infatti, ordinò che in caso di conflitto tra le autorità giudiziarie e le autorità amministrative, la decisione dovesse sospendersi in attesa che il sovrano, su parere del Consiglio di Stato, stabilisse a quale tribunale spettasse la decisione della controversia. Era compito degli Inten­denti elevare il conflitto giurisdizionale, compito che, secondo una circo­lare ministeriale del marzo 1815, diretta dallo Zurlo all'Intendente di Na­poli, non doveva limitarsi alla sola ipotesi del conflitto tra giudice ordinario e Consiglio di Intendenza, ma doveva estendersi anche al caso di conflitto tra un tribunale e qualunque autorità amministrativa, al caso, cioè, più. generale del conflitto di attribuzioni.3)
La caduta del regime murattiano non portò all'abrogazione del decreto del 16 settembre 1810, in quanto la stessa legge sull'amministrazione civile ne richiamò il disposto affermando l'obbligo dell'Intendente di elevare i conflitti di giurisdizione tra le autorità amministrative e quelle giudiziarie.4) L'unica sua modificazione fu che il parere consultivo del Consiglio di Stato venne sostituito da quello del Supremo Consiglio di cancelleria,5) la cui competenza consultiva in materia fu mantenuta persino durante la paren­tesi costituzionale e parlamentare del 1820-21, come ci attestano gli Atti
l) G. DE CAKSARIB, Scrini inediti di Male/tifine Delfico cit,, p. 11.
a) G. DE CAESARJS, Scritti inediti di Melcliiorrc Delfico* cit., pp. 12 è sgg.
3) JP, EciiAwiz. Chiarimenti, eco., cit., p. 11.
*) Art. 15 della legge 12 dicembre IBI6.
5} Art. 21 della legge 22 dicembre 1816.