Rassegna storica del Risorgimento
DUE SICILIE (REGNO DELLE) ; LEGISLAZIONE ; CONTENZIOSO AMMINIST
anno
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1956
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pagina
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716
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7X6
Carlo Ghisalberti
del Parlamento delle Due Sicilie di quel perìodo, ') devolvendosi poi, nel 1824 alla Consulta generale del Regno.2)
Le norme sui conflitti e sulla loro elevazione tutelavano palesemente l'indipendenza della pubblica amministrazione di fronte alla magistratura ordinaria. Ci informa, infatti, l'Echaniz come non si considerassero soltanto i conflitti positivi o negativi dovuti alla collisione dei poteri, ma anche quelli nati per avocazione, cioè quando l'Intendente, come tutore di tutte le pubbliche amministrazioni della provincia, mosso dall'interesse della pubblica amministrazione chiama con l'elevazione del conflitto la causa alla giustizia-amministrativa, togliendola al giudice comune o, addirittura, impugnando l'istanza del procuratore del Re che, nell'interesse della giustizia, voleva farla assegnare alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria.3)
Queste norme parranno al Rocco troppo favorevoli alla pubblica amministrazione e generatrici di un eccessivo potere nelle mani degli Intendenti, che potevano con ciò intromettersi negli affari giudiziari impedendo l'esercizio di una funzione indipendente da parte dei giudici ordinari.4' Ma questa critica del Rocco, la quale, forse, risentiva di quelle esigenze di natura costituzionale, che incidevano persino nel pensiero di chi era ancora legato a concezioni assolutistiche e sicuramente derivavano da una più decisa aderenza al principio della separazione dei poteri, non poteva, in realtà, essere considerata come determinante ai fini di un giudizio negativo sul potere di elevazione dei conflitti da parte degli Intendenti. Questo potere non era talmente forte da distogliere al suo giudice naturale precostituito dalla legge ciò che doveva essergli sottoposto: l'Intendente, credendo valido il diritto del tribunale amministrativo di decidere di una controversia della quale sì era impadronito il tribunale ordinario, poteva elevare il conflitto entro precisi termini, portando ai supremi corpi consultivi la cognizione del conflitto di attribuzione e questi decidevano della competenza in base alla legge, senza peraltro toccare il merito della questione, che restava impregiudicata.5)
1) Atti del Parlamento dette Due Sicilie: 1820-1821, voi. I, Bologna, 1926, pp. 30-31.. Il decreto di abolizione del Ministero di Cancelleria che conteneva l'espressa limitazione delle attribuzioni del Supremo Consiglio di cancelleria, all'art. 5 stabiliva che sino alla convocazione del Parlamento e sotto la dipendenza dei rispettivi ministri e segretari di Stato il Consiglio doveva occuparsi dei conflitti di giurisdizione. È interessante notare come il Rapporto sullo stato attuale dei ministeri degli affari ecclesiastici, della polizia generale a detta giustizia presentato-ai Parlamento nazionale, Napoli, 1820, p, 162, in polemica con quanto era disposto dall'art. 21. della legge del 22 dicembre 1816, ricordasse come per l'art. 250 della costituzione, dovesse spettare alla Corte Suprema di Giustizia il compito di dirimere i conflitti' tra i tribunali ordinari, e i. tribunali di eccezione.
2) Art. 15 della legge del 14 giugno 1824. Un rcal rescritto del 7 settembre 1824 per il Ministero della Presidenza del Consiglio dei Ministri diretto al Ministro di Giustizia, stabiliva che tutti i rapporti inerenti Ri giudizio delle questioni di competenza giurisdizionale da rimettersi all'esame dulia Consulta generale del Regno, dovessero passare attraverso il Ministero? di Giustizia aftinché questo potesse esprìmere un parere motivato sul conflitto stesso.
3) F. ECHAJVIZ, Chiarimenti, ecc., cit., p. IO. ) Rocco, op. citi, voi: I, p. 125.
*) Sui termini necessari all'elevazione del conflitto, un decreto dell'8 ottobre 1825 stabili clic poteva essere elevato il conflitto di attribuzione tra lo autorità giudiziarie ed amministrativo pendente il ricono per annullamento alla Cotto Suprema di Giustizia o il termine a produrlo, mentre, nell'ipotesi di un giudizio por opposizione di terzo poteva essere discusso anche in una fase successiva alla decisione sul ricorso per annullamento, ma limitatamente ali'interesse del terzo.