Rassegna storica del Risorgimento
DUE SICILIE (REGNO DELLE) ; LEGISLAZIONE ; CONTENZIOSO AMMINIST
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1956
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717
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Per la storia del contenzioso amministrativo 717
E, d'altra parte, se lamentele vi fossero state circa il metodo seguito dal Supremo Consiglio di cancellerìa nel decidere questi conflitti, se ne sarebbe vista qualche traccia negli Atti del Parlamento del 1820-1821. Notiamo, invece, come il Rapporto al Parlamento nazionale dello Zurlo abbia fatto l'apologia dei sistema, affermando che è indispensabile conservare l'istituzione, perchè il fine n'è l'evitare l'arbitrario degli amministratori, senza mettere l'amministrazione pubblica in collisione colla giudiziaria1) e, al tempo stesso, lamentando l'assenza di un corpo consultivo che giudicasse dei conflitti di attribuzione in Sicilia, dove l'organizzazione amministrativa era ancora alquanto diversa, come diremo a suo tempo. 2)
15. - Sarebbe erroneo, infatti, il credere che nelle materie di incerta attribuzione i reali rescritti dessero sempre ragione all'ani miuistrazione sui giudici ordinari, risolvendo il conflitto a favore delle autorità del contenzioso amministrativo e contro quelle del contenzioso giudiziario. Apparentemente le norme sull'elevazione dei conflitti e sulla loro risoluzione sembravano favorire gli interessi della pubblica amministrazione contro i poteri dei tribunali ordinari. L'ammissione, infatti, di un conflitto per avocazione l'obbligatorietà del parere preventivo del Ministero della giustizia, la deci-zione in sede di Consulta di Stato e la sua definitiva approvazione da parte del sovrano, erano tutte disposizioni che potrebbero generale il dubbio di un eccesso nella tutela della pubblica amministrazione dal pericolo della devoluzione al giudice ordinario di materie di interesse pubblico. In realtà, però, la pratica instaurata dai reali rescritti mostrava la scrupolosa osservanza delle leggi amministrative e civili in modo che si salvaguardassero i criteri di distinzione tra le materie del contenzioso amministrativo e quelle del contenzioso giudiziario senza che i criteri della legge del 21 marzo 1817 venissero violati. B principio per il quale era ammesso che le autorità giudiziarie ed amministrative presentassero le loro osservazioni per rimostrare tanto sulle disposizioni contenute nei rescritti quanto sulla decisione dei dubbi che avessero fatto oggetto di regolamento in sede di conflitto, portava alla conseguente ammissibilità di un nuovo rescritto in senso contrario a quello già emanato ove si ritenesse valida la rimostranza o il dubbio avanzati in sede di decisione del conflitto stesso.3) E questo era fissato a tutela degli interessi di privati e di amministrazioni che avessero a temere pregiudizio dalla definitiva attribuzione della controversia alla giurisdizione contenziosa amministrativa o, rispettivamente, a quella giudiziaria.
Analizzando da vicino quei rescritti sui conflitti, ci si rende facilmente conto della preoccupazione del giudice di salvare la certezza del diritto in materia di attribuzioni. Sarebbe, però, vano ricercare nella giurisprudenza dei rescritti una distinzione tra diritti soggettivi ed interessi legittimi ai fini della determinazione della competenza dei tribunali ordinari ed amministrativi. La natura della organizzazione contenziosa amministrativa ispirata
li 6. ZtratiO, Rapporto al Parlamenti) IMIZÌOIKÌIC.,- titi, p. 13a 2-} G. ZUBO Rapporto al Parlamento nazionale cit., p. 31. 3) Quadro storico-analitico, cit, p. 23.